Improcedibile il ricorso per revoca della concessione di bene confiscato scaduta (TAR Calabria n. 199 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso la revoca della concessione in comodato d’uso gratuito di un bene confiscato alla criminalità organizzata è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il contratto sia venuto a naturale scadenza, non essendo configurabile alcuna utilità, nemmeno strumentale o risarcitoria, in capo al ricorrente in caso di annullamento dell’atto impugnato. La dichiarazione di improcedibilità va pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e presuppone che il ricorrente non abbia proposto domanda risarcitoria né manifestato un interesse ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. L’interesse al ricorso deve permanere per tutta la durata del processo e la sua cessazione, per fatto sopravvenuto, preclude l’esame del merito.
Il Fatto
Un ente locale aveva assegnato a una cooperativa sociale, all’esito di procedura ad evidenza pubblica, un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito nel proprio territorio. In data 6.6.2012 le parti stipulavano un contratto di comodato d’uso gratuito, di durata decennale, per lo svolgimento dell’attività di ostello della gioventù, successivamente prorogato con deliberazione della Giunta comunale fino al 30.9.2023. Nel corso del rapporto il bene veniva più volte restituito all’ente per l’esecuzione di lavori, così che la cooperativa ne aveva la disponibilità effettiva per un periodo limitato.
Con deliberazione di Giunta n. 25 del 2.03.2022 il Comune revocava la concessione, invocando l’inadempimento contrattuale della cooperativa per mancato utilizzo del bene per le finalità sociali. La cooperativa impugnava l’atto davanti al giudice amministrativo, deducendo l’incompetenza della Giunta e l’insussistenza dei presupposti per la revoca e la risoluzione. Il Comune eccepiva, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, stante la scadenza naturale del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di improcedibilità, in applicazione del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, cod. proc. amm. e 276, comma 2, cod. proc. pen. (rectius cod. proc. civ.), nonché dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. L’esame delle questioni di rito, in particolare quelle che neppure richiedono la verifica della persistenza di un interesse, deve precedere quello del merito.
Nel caso concreto, la ricorrente aveva titolo per utilizzare l’immobile, dapprima, fino al 6.6.2022, in forza del contratto di comodato che all’art. 1 ne fissava la durata in dieci anni dalla sottoscrizione, e successivamente fino al 30.9.2023, per effetto della deliberazione di proroga. Nelle more del giudizio, dunque, la concessione è venuta comunque a naturale scadenza.
Secondo il Collegio nessuna utilità trarrebbe oggi la ricorrente dall’eventuale annullamento della deliberazione di revoca. La sopravvenuta cessazione del titolo di utilizzo del bene rende, pertanto, carente l’interesse che deve sorreggere la domanda di annullamento per l’intera durata del processo. Rileva, altresì, che la ricorrente non ha proposto alcuna domanda risarcitoria né ha manifestato un interesse ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., così da escludere la possibilità di conservare un interesse strumentale all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.
Il Collegio richiama, sul punto, la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la domanda di annullamento può essere coltivata anche solo in funzione del conseguimento del risarcimento soltanto se il ricorrente abbia manifestato, nei termini, la relativa volontà. Nel silenzio della parte, la sopravvenuta scadenza del rapporto determina il venir meno dell’interesse e impone la pronuncia di improcedibilità.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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