Esclusione per manuale d’uso in lingua straniera sanabile con soccorso istruttorio (TAR Lombardia n. 3270 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che impone la produzione dei manuali d’uso in lingua italiana non ha portata escludente, ove non commini espressamente l’esclusione: essa va interpretata restrittivamente in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. A fronte di più possibili letture di una clausola di gara, deve essere preferita quella che consente la permanenza del concorrente, in applicazione del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale. L’omessa traduzione in italiano di un documento tecnico già prodotto in altra lingua integra una mera irregolarità dell’offerta, sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 d.lgs. n. 36/2023, non essendo in discussione l’immodificabilità delle componenti tecnica ed economica dell’offerta.

Il Fatto

Una società partecipava a una procedura aperta multilotto indetta da una centrale di committenza regionale per la fornitura di endoprotesi vascolari. Offriva sul lotto 11 un sistema di endoprotesi toracica per arco aortico. La stazione appaltante la escludeva con nota del 10 aprile 2025, perché l’offerta conteneva il manuale d’uso (IFU) in lingue diverse dall’italiano, anche nel file denominato ITA, ove il manuale risultava comunque in inglese.

La società presentava istanza di autotutela e chiedeva la riammissione mediante soccorso istruttorio. La stazione appaltante confermava l’esclusione con nota del 9 maggio 2025. La ricorrente impugnava i due provvedimenti davanti al TAR, deducendo la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, dell’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 e delle norme sui dispositivi medici. La stazione appaltante si costituiva chiedendo il rigetto, sostenendo l’essenzialità del manuale per la valutazione e la pratica clinica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, perché entrambi vertono sulla necessità del manuale in italiano nell’offerta e sulla sanabilità dell’omissione. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori profili, trattandosi di pronuncia resa ai sensi dell’art. 120 c.p.a.

Sul piano interpretativo, il TAR rileva che l’art. 16 del capitolato d’oneri si limita a prevedere che l’offerta sia redatta in italiano e che l’art. 17.2 indica i documenti da produrre a pena di esclusione. L’art. 3 del capitolato tecnico si limita a richiedere i documenti in italiano, senza comminare l’esclusione. La clausola va quindi letta restrittivamente, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis, non può aderirsi all’opzione che comporterebbe l’esclusione, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del favor partecipationis. Diversamente opinando, la clausola sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività, regola volta a impedire esclusioni motivate da violazioni puramente formali.

Quanto al soccorso istruttorio, l’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 ne impone l’attivazione per integrare la documentazione, fatta eccezione per la documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica, a garanzia dell’immodificabilità delle componenti tecniche una volta scaduto il termine. Nel caso di specie è pacifico che tutti i documenti dell’offerta tecnica siano stati prodotti con la domanda di partecipazione, incluso il manuale d’uso, seppure in inglese. Tale circostanza esclude il rischio che, tramite il soccorso istruttorio, siano introdotti nuovi elementi tecnici.

L’omessa traduzione integra quindi una mera irregolarità, sanabile mediante soccorso istruttorio, nel quale la stazione appaltante può richiedere una traduzione giurata. Le argomentazioni difensive sull’asserita essenzialità del manuale per la valutazione premiale restano superate. Il TAR accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, ordinando la rinnovazione della valutazione delle offerte da parte di una Commissione in diversa composizione, previa sigillatura informatica delle offerte già aperte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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