Querela di falso riproponibile se il primo giudicato è solo processuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19039 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che si sia limitata a dichiarare l’inammissibilità della querela di falso ha natura puramente processuale e non sostanziale. Esso non contiene alcun accertamento di merito sulla veridicità o meno della sottoscrizione e non è idoneo, pertanto, a precludere la riproposizione della querela in un autonomo e successivo giudizio. La regola del giudicato che copre il dedotto e il deducibile opera solo in presenza di una precedente pronuncia di merito, con la conseguenza che, inesistente il giudicato sul dedotto, esso non può formarsi sul deducibile. Il riconoscimento, anche tacito, della sottoscrizione di una scrittura privata non costituisce accertamento incontestabile dell’autenticità ed è superabile con la querela di falso.

Il Fatto

Un dipendente aveva sottoscritto in bianco un foglio, poi riempito con una dichiarazione di dimissioni. Aveva quindi proposto querela di falso, sostenendo che il riempimento era avvenuto in difformità rispetto all’accordo intercorso con la società datrice di lavoro.

Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile la domanda, ravvisando un’ipotesi di violazione del mandato a riempire. La decisione era divenuta irrevocabile. In un successivo giudizio, il lavoratore aveva riproposto querela di falso, contestando questa volta sia la sottoscrizione sia il contenuto del documento. I giudici di merito avevano ritenuto che la veridicità della sottoscrizione fosse già stata accertata con il primo giudicato e avevano respinto l’appello. La questione giunge davanti alla Cassazione per stabilire se quel giudicato spiegasse davvero efficacia preclusiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 2702 c.c., secondo cui il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore e non si estende al contenuto. La querela di falso è esperibile nei casi di falsità materiale, per rompere il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, e non per la falsità ideologica.

Quanto al foglio firmato in bianco, il Collegio richiama l’orientamento consolidato: la denuncia dell’abusivo riempimento esige la querela di falso quando il riempimento avviene absque pactis, in assenza di un accordo specifico sul contenuto; non quando avviene contra pacta, cioè in violazione del mandato a scrivere. In quest’ultimo caso la provenienza dell’atto non può essere esclusa.

Il primo giudice aveva ritenuto che il lavoratore avesse dedotto proprio un riempimento contra pacta, e da ciò aveva tratto l’inammissibilità della querela. Ne deriva che quella sentenza non ha statuito sul merito della veridicità della sottoscrizione, ma solo sulla natura processuale della domanda.

La Corte ricostruisce allora la portata dell’art. 2909 c.c.: il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma mentre le decisioni di merito sono vincolanti in ogni futuro giudizio, le decisioni su questioni processuali formano giudicato solo nell’ambito dello stesso processo e non impediscono di riproporre la medesima questione in un giudizio diverso.

Poiché la sentenza irrevocabile aveva natura puramente processuale, il giudicato non ha natura sostanziale, non genera preclusione da bis in idem e non impone il divieto di riproporre la domanda. La sentenza d’appello è quindi cassata, con rinvio alla stessa Corte territoriale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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