Il riconoscimento del credito d’imposta esclude interessi e sanzioni per compensazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 1499 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, una volta riconosciuta dal giudice di merito la sussistenza del credito d’imposta nella sua interezza, viene meno la debenza degli interessi, i quali costituiscono meri accessori dell’importo portato dalla cartella di pagamento. Analogamente, non sono dovute le sanzioni irrogate per un’illegittima compensazione che la stessa sentenza abbia accertato come inesistente. La motivazione che si limiti ad affermare la debenza di interessi e sanzioni, senza illustrarne le ragioni, è affetta da motivazione apparente e, come tale, è nulla per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva chiesto il pagamento di sanzioni IRAP per il ritardato versamento di acconti, aveva rettificato il credito IRES risultante dalla dichiarazione e aveva ridotto il credito d’imposta indicato nel quadro RU.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. A seguito dell’appello dell’Agenzia delle entrate, la controversia era giunta in Cassazione, che con ordinanza del 2018 aveva accolto il ricorso della contribuente, rinviando alla Commissione tributaria regionale. Il giudice del rinvio, limitata l’indagine alla verifica del credito d’imposta, aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per fruire del credito pur non esposto in dichiarazione, ma aveva mantenuto fermi interessi e sanzioni. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, pur articolato in un unico motivo con plurimi profili di doglianza, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9100 del 2015, confermato dalla recente Cass. n. 11152 del 2025, secondo cui la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata si limitava ad affermare la debenza di sanzioni e interessi senza alcuna motivazione. Il rinvio per relationem all’ordinanza Cass. n. 31433/2018 è stato giudicato incongruo, poiché riferito a una fattispecie diversa riguardante un credito maturato in un anno in cui la dichiarazione era stata omessa, mentre nel caso in esame si verteva in un’ipotesi di mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione.
La Corte ha altresì accolto le censure per violazione di legge. Una volta riconosciuta la sussistenza del credito d’imposta nella sua interezza, viene meno la debenza degli interessi, che costituiscono meri accessori della somma portata dalla cartella. Parimenti, non sono dovute le sanzioni irrogate per la presunta illegittima compensazione, che la sentenza impugnata ha accertato come inesistente.
In accoglimento del ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovuti interessi e sanzioni. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per le alterne soluzioni della controversia, mentre l’Agenzia delle entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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