Crediti erariali soggetti a prescrizione decennale ordinaria (Cass. civ. Sez. V n. 14737 del 01.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto non al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì all’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. La prestazione tributaria, in ragione dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale propria di quel credito, salvo che ricorra un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Il Fatto

La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva a sua volta rigettato l’impugnazione dell’intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali. L’Agenzia della riscossione resiste con controricorso.

La questione arriva davanti alla Corte per accertare, tra l’altro, quale termine di prescrizione si applichi ai crediti erariali portati dalle cartelle e se la notifica delle stesse sia stata ritualmente eseguita.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., assumendo che il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato la prescrizione decennale ai crediti erariali. La Corte disattende la doglianza richiamando la propria consolidata interpretazione (Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007): il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento definitivo, è soggetto al termine decennale dell’art. 2946 cod. civ.

Il Collegio chiarisce che la prestazione tributaria non può qualificarsi come prestazione periodica, perché il debito deriva, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi. I crediti d’imposta sono pertanto soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, a meno che la legge disponga diversamente — come per i contributi previdenziali ex art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995 — e salvo l’actio judicati.

La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella notificata, segue la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2016). La regola generale resta quindi quella della prescrizione decennale ove la legge non disponga diversamente (Cass. n. 10547/2019), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019), a differenza dei canoni acqua (Cass. n. 3966/2018) e dei tributi locali, quali l’ICI (Cass. n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine quinquennale. La sentenza impugnata si è dunque attenuta a tali principi.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata declaratoria di nullità della notifica delle cartelle per omessa prova dell’invio della raccomandata informativa. Il motivo è inammissibile: sotto l’improprio profilo della violazione di legge si prospetta in realtà un vizio di motivazione, volto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali, riservata al giudice di merito. La censura risulta inoltre inammissibile in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni.

Il rigetto dei primi due motivi e la conferma delle pretese dell’Erario determinano il rigetto del terzo motivo, relativo alle spese di lite. Il ricorso è integralmente respinto; le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2946 c.c.

Tutte le 595 sentenze sull'art. 2946 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *