Possibile doppio accertamento per imposta di registro in assenza di specifico divieto (Cass. civ. Sez. 5 n. 15240 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di registro, in mancanza di una norma specifica che lo precluda, non è precluso all’Amministrazione finanziaria di emettere, in relazione al medesimo atto, due successivi avvisi di accertamento fondati su presupposti impositivi diversi, purché notificati entro il termine di decadenza stabilito dalla legge di registro. Il supposto principio della natura “unitaria” dell’azione accertativa, non essendo codificato, non può essere invocato per escludere la legittimità dell’azione di recupero delle imposte dovute in base a diverse violazioni accertate. La definitività del primo avviso, con cui sia stato disconosciuto il requisito di ruralità di un immobile, preclude al giudice tributario ogni ulteriore indagine sulla spettanza dell’agevolazione. Inoltre, ai fini dell’imposta di registro, gli atti di conferimento di beni immobili in società, ex artt. 50 e 51 del d.P.R. n. 131/1986, sono assimilabili a una cessione immobiliare, in quanto configurano un atto traslativo soggetto alle aliquote proporzionali della Tariffa, parte I, del medesimo T.U.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato, ai fini dell’imposta complementare di registro, il maggior valore venale di un compendio immobiliare oggetto di un atto di trasformazione eterogenea di una comunione d’azienda in società. Il primo giudice accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello erariale, ritenendo illegittimo il secondo atto impositivo in quanto l’Ufficio non avrebbe potuto procedere a due distinti accertamenti per il medesimo tributo.
Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 42, 43, 50, 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che i due avvisi erano fondati su presupposti diversi: il primo sul disconoscimento dell’agevolazione per i fabbricati rurali, il secondo sulla verifica della congruità del valore rispetto a quello di mercato. I contribuenti resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30051 del 2024, ha ricostruito il quadro dei poteri impositivi dell’Amministrazione finanziaria, distinguendo tra l’autotutela sostitutiva e l’accertamento integrativo. Mentre la prima comporta l’annullamento dell’atto originario viziato e la sua sostituzione sulla base degli stessi elementi, l’accertamento integrativo, previsto dall’art. 43, comma 4 (ora 3), del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, presuppone la validità dell’atto precedente e richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Ciò premesso, la Corte ha escluso che tale disciplina, propria delle imposte sui redditi, possa trovare applicazione all’imposta di registro, la cui regolamentazione sui termini di accertamento è autonoma e specificamente dettata dal d.P.R. n. 131/1986. Ha quindi richiamato il proprio precedente di cui alla Cass. n. 3755 del 2019, affermando che, in mancanza di una norma specifica, non è precluso all’Ufficio emettere due atti impositivi per il medesimo atto, se fondati su presupposti differenti e notificati entro i termini di decadenza.
Nel caso di specie, il primo avviso aveva ad oggetto il disconoscimento dell’agevolazione per gli immobili privi dei requisiti di ruralità ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201/2011, mentre il secondo riguardava la rettifica in aumento del valore venale, in assenza di un valore dichiarato dalle parti nell’atto di trasformazione. La Corte ha ritenuto legittima tale azione di recupero, configurando i due atti come fondati su presupposti impositivi differenti. Ha inoltre evidenziato che la definitività del primo avviso precludeva alla Commissione tributaria regionale ogni ulteriore verifica circa la sussistenza della ruralità degli immobili.
Quanto alla natura dell’atto di conferimento immobiliare in società, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini dell’imposta di registro, esso è assimilabile a una cessione immobiliare, configurando un atto traslativo soggetto alle aliquote proporzionali della Tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986. La Corte ha quindi accolto il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti, condannati alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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