Esenzione ICI e ius superveniens: il recupero aiuti di Stato va verificato entro il limite de minimis (Cass. civ. Sez. 5 n. 6955 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 non spetta quando l’attività didattica sia svolta con modalità commerciali, parametro che si identifica nella simbolicità della retta richiesta agli alunni e non nella circostanza che la gestione operi in perdita. L’onere di provare i presupposti dell’agevolazione grava sul contribuente. Tuttavia, il rapporto tributario non è consolidato quando, in pendenza di giudizio, sopravvenga lo ius superveniens derivante dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, n. 2023/2103, che ha disposto il recupero dell’aiuto di Stato illegale concesso tramite l’esenzione. In tal caso, il giudice di merito, in sede di rinvio, deve accertare se l’importo dell’aiuto rientri nella soglia de minimis di 200.000,00 euro nel triennio mobile, con onere probatorio a carico del contribuente, il quale può assolvere, per il periodo antecedente al registro nazionale, mediante autocertificazione.
Il Fatto
La Chiesa Parrocchiale San Giuseppe, proprietaria di immobili locati ad una scuola dell’infanzia e alla Provincia, impugnava gli avvisi di liquidazione ICI per gli anni 2010 e 2011. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale del Piemonte, su appello del Comune, negava l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. Il giudice d’appello riteneva il carattere commerciale dell’attività, basandosi sui ricavi IRAP dichiarati e sulla circostanza che le rette degli alunni coprivano i costi dell’attività didattica.
La parrocchia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, tra cui la violazione delle norme sull’esenzione e l’omesso esame di fatti decisivi. Il Comune resisteva, sostenendo l’infondatezza delle censure, mentre la causa veniva avviata alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica delle questioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per presunta violazione dell’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c., ritenendo l’esposizione sommaria dei fatti sufficiente per comprendere l’origine e l’oggetto della controversia. Ha inoltre rigettato il primo motivo di ricorso, relativo all’erronea identificazione dell’immobile locato alla Provincia, poiché la questione era priva di valenza decisiva: l’immobile destinato ad attività didattica era comunque assoggettabile a imposizione per le medesime ragioni riguardanti l’altra unità immobiliare.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’onere della prova dell’esenzione grava sul contribuente, costituendo quest’ultima un’eccezione alla regola generale di pagamento del tributo. Non vi è stato, pertanto, alcun rovesciamento dell’onere probatorio da parte del giudice di merito. Sul terzo e quarto motivo, la Corte ha ribadito che l’esenzione per gli enti non commerciali non concretizza un aiuto di Stato incompatibile solo se l’attività è svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico, come stabilito dalla decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e dalla sentenza della CGUE del 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P, C-623/16 P e C-624/16 P.
La valutazione sulla natura commerciale dell’attività va effettuata in concreto, con riguardo al parametro della simbolicità della retta, essendo irrilevante lo statuto dell’ente o la gestione in perdita. In applicazione di questi principi, la sentenza impugnata ha correttamente escluso l’esenzione per l’attività didattica svolta dietro corrispettivo. Tuttavia, è emersa una questione che rende il rapporto tributario non consolidato: la sopravvenienza della decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, n. 2023/2103, che ha dichiarato l’esenzione ICI un aiuto di Stato illegale e ne ha disposto il recupero per il periodo 2006-2011.
Questa decisione, recepita nell’ordinamento interno dall’art. 16-bis d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024, prevede che il versamento non sia dovuto se l’aiuto rientra nei limiti de minimis. La Corte ha pertanto cassato la sentenza con rinvio, demandando al giudice di merito l’accertamento circa il superamento della soglia di 200.000,00 euro nel triennio mobile, con onere della prova a carico del contribuente, che potrà avvalersi di una autocertificazione per il periodo antecedente all’attivazione del registro nazionale degli aiuti di Stato. La cassazione con rinvio è motivata dalla necessità di compiere accertamenti fattuali non svolti in precedenza, essendo la nuova disciplina applicabile anche ai giudizi pendenti.
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Nota della Redazione
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