L’atto annullato in autotutela non è definibile in via agevolata (Cass. civ. Sez. 5 n. 194 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite di cui all’art. 1, comma 186, legge n. 197/2022 è inammissibile qualora, alla data di presentazione dell’istanza, l’atto impositivo impugnato sia già stato annullato in autotutela. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non ha natura costitutiva, ma si limita a prendere atto dell’effetto demolitorio già prodottosi sul provvedimento sul piano sostanziale: ne consegue che non può formare oggetto della definizione un atto venuto meno prima della domanda, per carenza dell’oggetto concreto della procedura. Il mancato accoglimento della domanda di definizione non incide sulla statuizione sulle spese del giudizio di merito, che resta disciplinata dall’art. 45 d.lgs. n. 546/1992 in caso di estinzione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa. Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate si costituiva depositando un provvedimento di sgravio in autotutela, rilevando che le somme iscritte a ruolo erano già state oggetto di distinti atti di recupero, a loro volta impugnati separatamente. Il giudice di prime cure dichiarava la cessazione della materia del contendere.
La società proponeva appello e, successivamente, presentava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seguenti, legge n. 197/2022, rigettata dall’Amministrazione perché l’atto era già stato annullato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana rigettava gli appelli, confermando la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso. Con il primo, la società deduceva la violazione dell’art. 1, commi 186 e 192, legge n. 197/2022, sostenendo che, alla data del 01/01/2023, pendeva una lite avente ad oggetto il ruolo contenuto nella cartella impugnata e che, alla data della domanda (05/05/2023), il processo non si era ancora concluso con pronuncia definitiva: la domanda di definizione sarebbe stata pertanto ammissibile.
La S.C. ha ritenuto il motivo infondato, valorizzando un profilo dirimente: alla data del 05/05/2023 era già venuta meno la materia del contendere, essendo stato l’atto impositivo annullato in autotutela in data 02/02/2023. La circostanza che la cessazione fosse stata pronunciata dal giudice solo successivamente alla presentazione dell’istanza è stata considerata irrilevante: con tale declaratoria il giudice non emette una statuizione di tipo costitutivo, ma si limita a dare atto di un effetto demolitorio che ha già interessato l’atto sul piano sostanziale. Non può, quindi, essere oggetto di definizione agevolata un atto impositivo che, pur essendo stato coinvolto in una lite al momento dell’entrata in vigore della norma, sia successivamente venuto meno per carenza dell’oggetto concreto della procedura.
Quanto al secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese disposta nei gradi di merito, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, richiamando la regola generale dell’art. 45 d.lgs. n. 546/1992, secondo cui in caso di estinzione del giudizio le spese restano a definitivo carico di chi le ha anticipate.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese di lite e all’importo di Euro 1.500 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché alla somma di Euro 500 alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in applicazione del disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. come interpretato dalle Sezioni Unite n. 28540 del 2023, che codifica un’ipotesi di abuso del processo nel mancato adeguamento alla proposta di definizione anticipata poi confermata.
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Nota della Redazione
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