Il credito IVA non dichiarato non è detraibile nell’anno successivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 23404 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla detrazione dell’IVA, nella formulazione dell’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 applicabile ratione temporis per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 50/2017, deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni si considera omessa ex art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998, sicché il credito esposto non può essere portato in compensazione nell’annualità successiva, pur potendo il contribuente chiederne il rimborso ex art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972. L’utilizzo del credito senza una valida e tempestiva dichiarazione non costituisce violazione meramente formale e legittima l’iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi ex artt. 13 d.lgs. n. 471/1997 e 20 d.P.R. n. 602/1973.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società agricola la comunicazione di controllo centralizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, recuperando il minor credito IVA esposto nella dichiarazione per l’anno 2018. Il disconoscimento derivava dall’omessa presentazione nei termini della dichiarazione IVA per l’anno 2017, trasmessa solo il 7 settembre 2018, oltre il ritardo di novanta giorni. A seguito dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella, la società impugnava l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, la quale riteneva che l’omissione potesse rilevare solo ai fini della sanzione per il mancato adempimento dichiarativo. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. accoglie il primo motivo, concernente la violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972. Ricorda che, dopo le modifiche del d.l. n. 50/2017, applicabili alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017, il diritto alla detrazione va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, e non più con quella relativa al secondo anno successivo. Nel caso del credito maturato nel 2017, il termine era quindi quello di presentazione della dichiarazione IVA per l’annualità 2017, fissato al 30 aprile 2018. La dichiarazione presentata il 7 settembre 2018, oltre il ritardo di novanta giorni, si considera omessa ex art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998 e non può fondare il riporto del credito.
La Corte valorizza il richiamo alla giurisprudenza di legittimità – tra cui Cass. n. 5129/2025 e Sezioni Unite n. 17757/2016 – secondo cui la neutralità IVA impone di riconoscere l’eccedenza quando risulti da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari, ma sempre che la detrazione sia esercitata nel termine di cui all’art. 19 citato. Nel caso di specie la contribuente non può portare il credito in detrazione, ma potrà eventualmente chiederne il rimborso ex art. 30 d.P.R. n. 633/1972, se la richiesta sia intervenuta entro il termine di prescrizione, essendo detrazione e rimborso manifestazioni alternative del medesimo diritto.
Fondato anche il secondo motivo, relativo a sanzioni e interessi. La S.C. esclude che l’omissione dichiarativa possa rilevare soltanto ai fini della specifica sanzione, poiché l’utilizzo del credito in assenza di valida e tempestiva dichiarazione incide sulle condizioni legali della detrazione. Richiamando Cass. n. 9739/2023 e il quadro normativo di cui agli artt. 10, comma 3, l. n. 212/2000 e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997, la Corte distingue le violazioni sostanziali, formali e meramente formali: la violazione contestata non ha natura meramente formale, perché l’omessa dichiarazione pregiudica l’essenziale attività di controllo, sicché risultano legittimi l’iscrizione a ruolo della sanzione del 30 per cento ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e degli interessi ex art. 20 d.P.R. n. 602/1973.
La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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