Il contrasto tra amministrazioni legittima il deferimento governativo anche senza pareri vincolanti (TAR Lazio n. 5341 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione procedente, in sede di valutazione di impatto ambientale, dispone il deferimento della questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988 non è atto meramente endoprocedimentale: è suscettibile di sindacato giurisdizionale nei limiti in cui si deduca la carenza dei presupposti per l’attivazione del relativo potere. La nozione di “valutazioni contrastanti” non è circoscritta all’ipotesi di dissenso tra atti formalmente vincolanti, ma ricomprende ogni divergenza sostanziale tra amministrazioni chiamate a concorrere alla definizione del procedimento. La non vincolatività del parere del Ministero della Cultura non opera automaticamente quando la qualificazione dell’intervento come insistente su aree idonee ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 sia essa stessa oggetto di contestazione tra le amministrazioni coinvolte: in tal caso, l’attivazione del modulo di composizione del dissenso costituisce fisiologica applicazione del modello legale, non illegittimo aggravio procedimentale.
Il Fatto
Una società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha proposto ricorso avverso la nota con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, preso atto del contrasto insorto con il Ministero della Cultura in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di impianto agrivoltaico, ha attivato la procedura di composizione del dissenso di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, rimettendo la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il progetto, di potenza pari a 25,889 MWp, era stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale: la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva reso parere favorevole, mentre il Ministero della Cultura aveva espresso parere negativo, ritenendo che le opere di connessione e la stazione satellite ricadessero nella fascia di rispetto del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, bene culturale tutelato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. La società ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per il deferimento, assumendo che la riconducibilità dell’intervento ad aree idonee rendesse recessivo e non vincolante il parere del Ministero della Cultura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle amministrazioni resistenti: la nota di deferimento, pur inserendosi in una sequenza procedimentale ancora in itinere e senza incidere direttamente sul bene della vita finale, determina il passaggio della decisione a una sede diversa e qualitativamente distinta, aprendo una fase procedimentale ulteriore. L’atto è pertanto impugnabile nei limiti in cui si deduca l’insussistenza delle valutazioni contrastanti che costituiscono il fondamento legale del deferimento.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente. La qualificazione delle aree interessate dal progetto non si presentava in termini univoci, ma costituiva essa stessa oggetto di divergente valutazione: il Ministero della Cultura, pur riconoscendo la collocazione del campo fotovoltaico in area idonea, aveva escluso l’idoneità per le opere di connessione e la stazione satellite, componente impiantistica fuori terra, dotata di autonomia funzionale e necessaria all’esercizio dell’impianto.
La Corte ha precisato che il regime di non vincolatività del parere del Ministero della Cultura non può ritenersi automaticamente operante, poiché presuppone una previa qualificazione dell’intervento come insistente su aree idonee che, nel caso di specie, risultava oggetto di contestazione. L’incertezza su tale qualificazione impediva all’amministrazione procedente di definire unilateralmente il procedimento, rendendo necessario il ricorso al modulo di composizione del conflitto.
Quanto alla nozione di “valutazioni contrastanti”, la Corte ha escluso che possa essere circoscritta al solo dissenso tra atti formalmente vincolanti: essa ricomprende ogni divergenza sostanziale tra amministrazioni portatrici di interessi pubblici distinti. Nel caso di specie, il contrasto tra il parere favorevole della Commissione Tecnica e la valutazione negativa del Ministero della Cultura, fondata su profili di tutela paesaggistico-culturale, integrava un contrasto reale ed effettivo, non una difformità marginale o apparente.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie. La Corte ha infine chiarito che l’attivazione del modulo di deferimento, in presenza di una divergenza non manifestamente infondata, non costituisce una deviazione dal modello legale, ma la sua fisiologica applicazione quale strumento di composizione, in sede di alta amministrazione, dei conflitti tra amministrazioni statali portatrici di interessi pubblici di pari rilievo.
Nota della Redazione
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