L’inerzia del Ministero nell’erogare la Carta docente integra inottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Lazio n. 12563 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, è ammissibile e fondato quando l’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione alle statuizioni giudiziali. L’inerzia dell’Amministrazione nell’adempiere al giudicato integra gli estremi della inottemperanza, non potendo difficoltà organizzative o la numerosità del contenzioso giustificare il ritardo. Il giudice dell’ottemperanza, accogliendo il ricorso, ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e nomina sin da ora il commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito dell’importo di 500 euro per l’anno scolastico 2019/2020. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’Amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inazione, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio con formula di stile e depositava documentazione, chiedendo il rinvio della trattazione in ragione dell’avvenuta trasmissione dei dati per gli adempimenti di competenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso la richiesta di rinvio, ritenendola irrituale in quanto formulata con una nota amministrativa e comunque non giustificata, essendo decorsi i termini per l’esecuzione del giudicato e non potendo difficoltà organizzative legate alla numerosità del contenzioso legittimare il ritardo nell’adempimento.
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, essendo stato ritualmente notificato nelle forme prescritte dalla legge. Sussiste la competenza territoriale del TAR Lazio ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato, senza alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, potendo al più esercitare una limitata discrezionalità sul quomodo.
Nel caso di specie, non risultava intervenuto l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inerzia del Ministero è stata qualificata come inottemperanza, comportando l’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della stessa. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso. Ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, e condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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