Riparazione ingiusta detenzione, proscioglimento per mancanza di querela e interessi non richiesti (Cass. pen. Sez. 4 n. 12777 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riparazione per l’ingiusta detenzione può essere richiesta anche in caso di proscioglimento per mancanza di querela, nell’ipotesi in cui il reato originariamente contestato sia stato derubricato in una fattispecie più lieve per la quale non è prevista la procedibilità d’ufficio. Qualora l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice della cautela, e in forza esclusivamente di una loro diversa valutazione, non vi è spazio per l’apprezzamento della condizione ostativa del diritto alla riparazione. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi legali, aventi natura corrispettiva e non moratoria, sono riconoscibili solo se richiesti dall’interessato; in mancanza, la loro liquidazione è pronunciata ultra petita. La decorrenza degli interessi, ove richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo dell’indennizzo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, con ordinanza del 3 novembre 2025, accoglieva la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione presentata da un soggetto che era stato sottoposto a custodia cautelare in relazione al reato di cui all’art. 628, comma 1, cod. pen., successivamente derubricato in reati di furto semplice e percosse e conclusosi con sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela. Il giudice territoriale liquidava in favore dell’istante la somma di euro 98.812,77, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inammissibilità della domanda di riparazione, la mancata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta ostativa e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per l’avvenuta liquidazione di interessi non richiesti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende il primo motivo di ricorso. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato di legittimità, secondo cui la riparazione per ingiusta detenzione può essere richiesta anche in caso di proscioglimento per mancanza di querela nell’ipotesi di derubricazione del reato in una fattispecie per cui non è prevista la procedibilità d’ufficio, ribadendo che la mancanza di querela rientra tra le cause di non punibilità previste dall’art. 273 cod. proc. pen. che rendono illegittima l’applicazione della misura cautelare.
Quanto alla dedotta colpa grave ostativa, la Corte osserva che il ricorso del Ministero non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, risultando aspecifico. La Corte territoriale, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite “D’Ambrosio”, aveva correttamente spiegato che, essendo stato celebrato il giudizio abbreviato, la misura era stata applicata sulla base degli stessi elementi successivamente diversamente valutati dal giudice di merito come idonei a configurare reati procedibili a querela di parte. In tale ipotesi, la condotta dell’interessato non può aver avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni della fase cautelare, risultando preclusa la valutazione della condizione ostativa.
È invece fondato il motivo concernente la condanna al pagamento degli interessi. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo hanno natura corrispettiva e non moratoria e possono essere riconosciuti solo se l’interessato ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio. Nella specie, tale domanda non era stata proposta, sicché la relativa statuizione è stata resa in violazione del principio sancito dall’art. 112 cod. proc. civ.
La Corte ribadisce, inoltre, che la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo dell’indennizzo, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile in epoca anteriore.
Nota della Redazione
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