Ricorso per cassazione solo per violazione di legge sulle prescrizioni (Cass. pen. Sez. 1 n. 9973 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che modifica le prescrizioni accessorie alla detenzione domiciliare, ivi incluse le autorizzazioni all’uscita dal domicilio, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale. Tale ricorso è ammissibile esclusivamente per violazione di legge, non anche per vizi di motivazione. L’autorizzazione ad assentarsi dal domicilio può essere concessa, ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., soltanto se l’interessato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita.

Il Fatto

Un condannato, ammesso alla detenzione domiciliare, aveva chiesto al magistrato di sorveglianza l’autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione per due ore al giorno, al fine di provvedere alle proprie esigenze di vita. Il magistrato di sorveglianza respingeva l’istanza, ritenendo che le esigenze di acquisto di beni potessero essere soddisfatte mediante servizi di consegna a domicilio.

Avverso tale decreto il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per non aver il magistrato considerato che i servizi di delivery non esauriscono tutte le necessità quotidiane di una persona sola, nonché per non aver tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa, relativa all’abbandono dell’abitazione da parte dei genitori, all’assenza di alternative concrete e all’irreprensibile comportamento tenuto durante l’esecuzione della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la natura del provvedimento impugnato, richiamando il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che modifica le prescrizioni accessorie alla detenzione domiciliare, quali le autorizzazioni all’uscita, incide sulla libertà personale e, pertanto, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. La stessa norma, tuttavia, limita il sindacato di legittimità alla sola violazione di legge, escludendo ogni valutazione nel merito delle scelte motivazionali del giudice di merito.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. La dedotta insufficienza dei servizi di delivery a soddisfare tutte le necessità di una persona sola è stata giudicata non specifica, poiché il ricorrente non aveva indicato quali ulteriori esigenze fossero rimaste prive di considerazione. Inoltre, la Corte ha osservato che l’istanza originaria era volta all’acquisto di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale, esigenze che possono essere soddisfatte tramite consegne a domicilio.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il magistrato di sorveglianza aveva effettivamente considerato l’abbandono dell’abitazione da parte dei genitori, sia pure quale presupposto per la valutazione nel merito dell’istanza, e aveva individuato nei servizi di consegna una concreta alternativa, argomento non specificamente censurato in ricorso. Le deduzioni relative all’irreprensibile condotta e alla limitatezza temporale della richiesta sono state considerate non pertinenti al percorso logico del provvedimento impugnato, fondato sulla possibilità di alternative concrete.

La Corte ha concluso che il diniego è coerente con la lettera dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., che subordina l’autorizzazione all’uscita alla condizione che l’imputato non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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