Contrasto tra motivazione e dispositivo nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 20841 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza di appello tributaria che, dopo aver affermato in motivazione il criterio giuridico di determinazione della base imponibile dell’imposta sulla pubblicità e aver indicato quali superfici della struttura siano soggette a tassazione, accolga poi l’appello della contribuente annullando gli avvisi che a quel medesimo criterio si erano attenuti. Sussiste, in tal caso, un irriducibile e non sanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, che rende la decisione affetta da nullità. Il vizio impone la cassazione con rinvio, restando assorbita ogni ulteriore censura, compreso il ricorso incidentale condizionato, dovendo il giudice del rinvio rinnovare l’intera valutazione della res controversa. Nel processo tributario non ricorre, invece, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione dell’eccezione non espressamente esaminata.
Il Fatto
Una società concessionaria per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, per conto di un comune, notificava a una società tre avvisi di accertamento per gli anni dal 2012 al 2014. La pretesa riguardava il messaggio pubblicitario apposto sulla cornice della pensilina di un distributore di carburante.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva le ragioni della società contribuente. La Commissione tributaria regionale del Veneto riformava la decisione, accogliendo l’appello della contribuente e ritenendo che i pilastri di sostegno della pensilina, privi di valenza pubblicitaria, non dovessero concorrere al calcolo della superficie tassabile. La concessionaria ricorreva allora per cassazione, articolando due motivi, cui la controricorrente resisteva proponendo ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la nullità della sentenza regionale per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi il giudice di appello pronunciato sull’eccezione di inammissibilità del gravame avversario. La censura non è accolta. La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando sia stata completamente omessa la decisione su un punto indispensabile per la soluzione del caso concreto, non quando il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni di parte integri un vizio diverso. Nella specie il giudice regionale, accogliendo l’appello, aveva implicitamente rigettato l’eccezione.
La Corte ricorda poi che, nel processo tributario, l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 va interpretato restrittivamente, trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. L’onere di specificità dei motivi è assolto anche quando la parte si riporti alle argomentazioni già svolte in primo grado, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello.
Il secondo motivo è invece fondato nella parte in cui denuncia la contraddittorietà della motivazione. Il giudice regionale, sul piano giuridico, aveva affermato che l’art. 7 d.lgs. n. 507/1993 impone di tassare l’intera superficie del rettangolo in cui è inserita la scritta, escludendo solo i pilastri di sostegno. Su queste basi, l’appello della contribuente avrebbe dovuto essere respinto, poiché gli avvisi avevano calcolato l’imposta proprio in quei termini. Il dispositivo, invece, aveva accolto l’appello, annullando di fatto i provvisori. Di qui l’irriducibile contrasto tra motivazione e dispositivo, che vizia la sentenza.
Quanto all’ulteriore profilo del motivo, relativo al riferimento alla scritta ENI in luogo di quella AGIP, la Corte lo ritiene irrilevante, poiché il cuore della decisione è il segmento materiale su cui il messaggio è apposto, non il tipo di segno.
Il ricorso incidentale condizionato, con cui la controricorrente lamentava la violazione degli artt. 5 e 7 d.lgs. n. 507/1993, è dichiarato assorbito. La nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo impone di rinnovare l’intera valutazione, sicché la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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