Contratti collettivi territoriali, esegesi riservata al giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 154 del 06.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia di violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di ambito territoriale non è ammissibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., poiché solo i contratti collettivi nazionali sono sottoposti al regime di pubblicità dell’art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001. L’esegesi del contratto collettivo territoriale è riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Nel giudizio di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere dedotta per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione.

Il Fatto

Un medico di continuità assistenziale convenzionato agiva nei confronti dell’Azienda USL per ottenere le differenze sulla quota oraria prevista dall’Accordo Integrativo Regionale per l’attività ambulatoriale svolta, deducendo che le sedi di servizio funzionavano come ambulatori di medicina generale.

Il Tribunale accoglieva la domanda e revocava il decreto opposto. La Corte di Appello rigettava il gravame dell’Azienda, confermando la competenza territoriale e l’accertamento sullo svolgimento dell’attività ambulatoriale. L’Azienda ricorreva per cassazione con tre motivi; il medico resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva che le visite ambulatoriali rientrerebbero nell’attività ordinaria dei medici di continuità assistenziale, contestando la lettura dell’art. 62 dell’ACN operata dal giudice di appello. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: il motivo non si confronta con il decisum, poiché non censura l’affermazione secondo cui, se le prestazioni territoriali coincidessero con quelle ambulatoriali, si creerebbe una contraddizione interna alla stessa disposizione collettiva.

Il secondo motivo incentrava le censure sulla violazione diretta dell’Accordo Integrativo Regionale Emilia Romagna. Qui la Corte richiama un orientamento consolidato: ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 la denuncia di violazione dei contratti collettivi è ammessa solo per quelli nazionali, mentre l’esegesi del contratto territoriale resta riservata al giudice di merito. Il motivo è pertanto inammissibile, anche perché sollecita un riesame nel merito della delibera aziendale richiamata.

Il terzo motivo lamentava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando la ritenuta non contestazione della documentazione fotografica. La Corte osserva che il giudice di appello ha fondato l’accertamento innanzitutto sulla mancata contestazione delle allegazioni di controparte e sulla presa d’atto, da parte dell’Azienda, dello snaturamento dell’attività dei medici. In ogni caso, l’erroneità della statuizione sulla contestazione di un documento esula dal paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

La Corte ribadisce che il principio del libero convincimento del giudice opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità: la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. configura un errore di fatto censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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