La motivazione “per relationem” alla sentenza penale e la condanna ex art. 96 c.p.c. per l’opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. Lav n. 20498 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e all’art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come quando manchi l’esplicitazione del quadro probatorio o la disamina logico-giuridica del percorso argomentativo. È legittima la motivazione “per relationem” della sentenza di merito che, facendo proprie le argomentazioni del giudice penale, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della condivisione, purché il percorso argomentativo risulti satisfattivo del c.d. minimo costituzionale della motivazione. È inammissibile, perché affida al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure, il motivo di ricorso che sovrapponga profili di merito e questioni giuridiche, senza consentire di cogliere con chiarezza quali doglianze siano riconducibili alla violazione di legge e quali all’accertamento dei fatti.
Il Fatto
Il Tribunale di Parma, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare, respingeva la domanda di insinuazione al passivo proposta dal ricorrente, già Direttore sportivo della società fallita, ritenendo provata la sua responsabilità nell’aver procurato il dissesto della società attraverso la falsa rappresentazione della situazione economica e la creazione di finte plusvalenze. Il Tribunale lo condannava altresì al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., per aver agito in mala fede nel recupero di un credito che sapeva essere inesigibile. Avverso tale pronuncia, il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Con riguardo al primo motivo, relativo alla dedotta nullità del decreto per difetto di motivazione, la Suprema Corte ha ricordato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, essendo il vizio configurabile solo in presenza di una motivazione apparente o talmente oscura da non lasciarsi intendere.
La Corte ha quindi ritenuto legittima la motivazione “per relationem” della sentenza impugnata, la quale aveva analiticamente richiamato, sebbene per sintesi, il contenuto degli inadempimenti addebitati al lavoratore e il nesso di causalità con il dissesto, condividendo l’esito del giudizio penale con una motivazione satisfattiva del principio del c.d. minimo costituzionale della motivazione, conformemente ai precedenti delle Sezioni Unite n. 8054 del 2014 e della giurisprudenza ivi citata.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura, pur formalmente articolata sotto i profili dell’omesso esame di un fatto decisivo e della violazione di legge in relazione all’art. 96 c.p.c., sviluppava in realtà una commistione tra questioni di ricostruzione dei fatti e profili giuridici, assegnando inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, in violazione del principio per cui tale possibilità sussiste solo quando la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza la distinzione.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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