L’azione di ripetizione dell’indebito della P.A. verso il dirigente si prescrive in dieci anni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17138 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione della pubblica amministrazione diretta alla restituzione di somme indebitamente erogate al lavoratore non si sottrae alle regole generali che governano la ripetizione dell’indebito ed è soggetta alla prescrizione decennale, non già a quella quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. La periodicità delle erogazioni, nel caso dell’indebito, è una mera conseguenza delle corresponsioni effettuate e non trova causa in un’obbligazione a cadenze prefissate. Il credito restitutorio sorge nel momento in cui l’erogazione indebita viene effettuata. Il mancato esame di un documento è denunciabile per cassazione solo quando esso offra la prova di circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza, le risultanze che hanno determinato il convincimento del giudice. La violazione del contraddittorio da parte del consulente tecnico d’ufficio integra una nullità relativa, soggetta a sanatoria se non eccepita nella prima istanza successiva.
Il Fatto
Un dirigente del Comune conveniva in giudizio l’ente, chiedendo il pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2011 e 2012, in misura proporzionale al fondo salario dirigenti. Il Comune, costituendosi, spiegava domanda riconvenzionale di restituzione dell’indennità di posizione che il dirigente avrebbe indebitamente percepito per avere retto ad interim un settore dell’ente. Il Tribunale accoglieva entrambe le domande, riconoscendo la spettanza della retribuzione di risultato ma condannando il dirigente alla restituzione delle somme.
La Corte d’appello, adita dal solo dirigente, accoglieva parzialmente il gravame, disponendo che la somma da restituire fosse calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, e confermava nel resto la decisione di primo grado. Il dirigente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla quantificazione della retribuzione di risultato, viene dichiarato infondato. Il collegio esclude l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché la delibera di giunta su cui si fonda la decisione è stata effettivamente valutata dal giudice di merito e da questi ritenuta prevalente sulla documentazione prodotta dal ricorrente. Quanto all’acquisizione officiosa del documento, la Corte rammenta che nel rito del lavoro i poteri istruttori del giudice prescindono dalle preclusioni probatorie, essendo sufficiente la ricorrenza di una semiplena probatio e l’individuazione di una pista probatoria. La censura sulla violazione dell’art. 2697 c.c. è poi infondata, perché la Corte territoriale non ha addossato l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, ma ha solo valutato l’esito delle acquisizioni istruttorie.
Sulla dedotta nullità della consulenza tecnica, la Corte richiama il principio per cui la violazione del contraddittorio da parte del consulente integra una nullità relativa, che deve essere fatta valere nella prima istanza successiva all’atto o alla notizia di esso, pena la sanatoria per acquiescenza. Il ricorrente non ha dato conto di aver sollevato una tempestiva eccezione, né in sede di osservazioni alla relazione né nell’udienza successiva al deposito della stessa.
Il secondo motivo, rubricato come vizio di motivazione ma sostanzialmente diretto a censurare l’interpretazione della contrattazione collettiva integrativa, è dichiarato inammissibile alla luce dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che limita il sindacato di legittimità sui contratti integrativi alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione. Nel merito, la Corte esclude che la contrattazione integrativa possa prevalere su quella nazionale e che l’art. 27 del CCNL, dedicato alla graduazione delle posizioni dirigenziali, possa fondare il diritto a un compenso ulteriore per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi.
Il terzo motivo, concernente l’irripetibilità delle somme in buona fede, è inammissibile perché l’accertamento delle condizioni indicate dalla sentenza Casarin della Corte EDU costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. La Corte ribadisce che la pubblica amministrazione ha diritto di ripetere gli importi indebitamente erogati, con il solo limite dell’affidamento legittimo dell’accipiens, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola di buona fede di cui all’art. 1175 c.c., che può determinare solo la temporanea inesigibilità del credito e la rateizzazione del pagamento, non la sua radicale esclusione.
Il quarto motivo, infine, è rigettato: la Corte, richiamando il proprio precedente del 2019, afferma che l’azione restitutoria dell’ente nei confronti del lavoratore è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, poiché nel caso dell’indebito la periodicità delle erogazioni è una conseguenza del pagamento e non la causa di un’obbligazione a scadenze prefissate. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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