L’abuso dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 legittima il licenziamento per giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13155 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che fruisce dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 senza destinarli in modo diretto e prevalente all’assistenza del familiare disabile, utilizzandoli per finalità personali, integra un abuso del diritto. Tale condotta viola i doveri di correttezza e buona fede, legittimando il licenziamento per giusta causa. La finalità del beneficio deve ritenersi soddisfatta quando il tempo liberato dalla prestazione lavorativa risulti funzionalizzato alla cura del disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali, purché non risulti tradita.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente, con mansioni di autista/magazziniere, veniva licenziato per giusta causa a seguito di accertamenti investigativi che avevano rivelato un uso distorto dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, fruiti per assistere la madre disabile. Nelle giornate indicate, il dipendente aveva dedicato alla cura del familiare un tempo irrisorio, destinando la maggior parte del periodo di permesso ad attività personali.
La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, riteneva la condotta lesiva dell’affidamento del datore di lavoro e integrante un grave inadempimento. Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la promiscua formulazione di censure fondate sulla sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei. La mescolanza tra la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo demanda impropriamente al giudice di legittimità una revisione del merito della controversia.
Nella specie, il giudizio era soggetto al regime della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., che preclude la deducibilità del vizio di motivazione quando la sentenza d’appello confermi la decisione di primo grado condividendone il medesimo iter logico-argomentativo. Le circostanze invocate dal ricorrente, quali l’incensuratezza e i tempi di percorrenza, costituivano questioni fattuali nuove o rivalutazioni del merito non consentite in sede di legittimità.
Nel merito, il ricorso è stato comunque ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il dipendente che non utilizzi il permesso per la finalità assistenziale, cui è causalmente collegato, realizza un abuso del diritto. Il beneficio, riconosciuto in attuazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 32 Cost., richiede un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione e l’assistenza al disabile, pur senza rigide misurazioni cronometriche.
Nella fattispecie, l’accertamento di merito aveva dimostrato che il lavoratore aveva dedicato alla madre una percentuale minima del tempo di permesso richiesto, pari al 17,5% del totale, destinando la quasi totalità del tempo a finalità personali. Il giudizio di gravità dell’inadempimento e di proporzionalità della sanzione espulsiva, fondato sulla reiterazione dell’abuso, è stato ritenuto logicamente motivato e insindacabile in sede di legittimità, con conseguente rigetto del ricorso e applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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Nota della Redazione
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