Contratto atipico appalto-compravendita: nullità per difetto di forma e di causa (Cass. civ. Sez. II n. 19338 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto atipico con il quale l’esecutore dei lavori si obbliga a ristrutturare un immobile e il proprietario si obbliga a trasferirgli la proprietà di altro immobile non è idoneo a fondare la domanda di pagamento del corrispettivo quando difetti la forma scritta richiesta a pena di nullità per il trasferimento immobiliare e manchi una causa meritevole di tutela. La circostanza che i lavori siano stati effettivamente eseguiti non supplisce al difetto del titolo, poiché l’accoglimento della domanda presuppone la prova del contratto di appalto che giustifichi il corrispettivo. In sede di legittimità è estranea al sindacato la mera insufficienza della motivazione, restando impugnabile solo il vizio che renda la motivazione mancante, meramente apparente o affetta da irriducibile contraddittorietà. La domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata, è inammissibile se incompatibile con la natura contrattuale del credito azionato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma portata da un assegno bancario, emesso — secondo la sua prospettazione — a garanzia del credito maturato in relazione a un contratto di appalto risalente al 2003. Il corrispettivo dei lavori, convenzionalmente quantificato, era stato pattuito in natura: il committente si sarebbe impegnato a trasferirgli la proprietà di una delle unità immobiliari oggetto della ristrutturazione.

La convenuta, erede del committente, propose opposizione al decreto, deducendo la falsità dell’assegno, la nullità del patto di garanzia e l’inesistenza del credito. Il Tribunale rigettò l’opposizione; la Corte d’appello, in riforma, accolse l’opposizione e revocò il decreto. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello avesse riesaminato l’esecuzione dei lavori nonostante la formazione di un giudicato parziale. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la sentenza impugnata non ha fondato il rigetto sulla mancata prova dell’esecuzione dei lavori, bensì sull’assenza del titolo che giustificasse il pagamento del corrispettivo. Il dato valorizzato dal ricorrente è quindi inidoneo a far emergere l’errore lamentato.

La Corte ha poi precisato che il contratto dedotto — misto di appalto e compravendita — era privo sia della forma scritta prevista a pena di nullità per il trasferimento della proprietà immobiliare, sia di una causa meritevole di tutela, poiché il proprietario non aveva ragione di impegnarsi a pagare il corrispettivo per lavori eseguiti su un immobile che doveva essere trasferito all’esecutore.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando un vizio di motivazione. Il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato per la parte relativa alla nullità e inammissibile nel resto. La Corte, richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014, Sez. III n. 23940 del 2017 e Sez. I n. 7090 del 2022, ha ribadito che la motivazione soddisfa il minimo costituzionale e che la mera insufficienza resta estranea al sindacato di legittimità.

La Corte ha inoltre escluso che la sentenza avesse imputato al ricorrente di non avere riproposto le istanze istruttorie in primo grado: la sentenza ha rilevato soltanto la mancata riproposizione in appello. Nel merito, la censura del ricorrente si risolve in una diversa ricostruzione del fatto, estranea al giudizio di legittimità.

Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello ha esaminato il contenuto dell’accordo e l’esecuzione dei lavori, escludendo l’esistenza del titolo al pagamento. Quanto alla domanda di arricchimento senza causa, la sentenza l’aveva dichiarata inammissibile in quanto incompatibile con la natura contrattuale del credito. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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