Contributi gestione separata e prescrizione dalla scadenza del versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19332 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli ingegneri e gli architetti iscritti all’albo professionale che, per essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, non possono iscriversi all’Inarcassa e verso quest’ultima sono tenuti al solo contributo integrativo, sono comunque obbligati all’iscrizione alla gestione separata presso l’I.N.P.S. Ai fini dell’esonero previsto dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, rileva solo il versamento contributivo suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, non il contributo integrativo, che assolve funzione solidaristica. Il sistema categoriale e quello della gestione separata non sono alternativi ma complementari. Il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza dell’obbligo di versamento, fissata al 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito, o al diverso termine prorogato dai d.P.C.M. applicabili, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il Fatto
Un professionista iscritto all’albo e docente di scuola superiore aveva chiesto l’annullamento della propria iscrizione alla gestione separata dell’I.N.P.S. per gli anni dal 2005 al 2013, con rimborso dei contributi versati. Il primo grado aveva accolto il ricorso; la Corte d’appello di Venezia, riformando la decisione, aveva respinto le originarie domande, richiamando l’orientamento di legittimità sulla universalizzazione delle tutele previdenziali. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La questione centrale riguarda la legittimità dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata per il professionista iscritto a un albo e tenuto, verso la cassa di categoria, al solo contributo integrativo; un ulteriore motivo investe la mancata pronuncia sulla prescrizione dei contributi richiesti per le annualità 2005 e 2006.
La Motivazione della Corte
I primi sette motivi sono esaminati unitariamente, perché tutti contestano la legittimità dell’obbligo di iscrizione del professionista alla gestione separata. La Corte li ritiene infondati, richiamando l’orientamento consolidato espresso in plurime pronunce su fattispecie analoghe, alla cui motivazione rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Il principio affermato è che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possano conseguentemente iscriversi all’Inarcassa e verso quest’ultima siano tenuti al solo contributo integrativo, sono comunque obbligati all’iscrizione alla gestione separata. La ratio universalistica della legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 induce ad attribuire rilievo, ai fini dell’esonero, al solo versamento suscettibile di costituire una correlata prestazione previdenziale. Il contributo integrativo, versato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica, non ha tale attitudine.
La Corte respinge la tesi della natura alternativa della congiunzione “ovvero” e quella dell’estraneità della gestione separata rispetto alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo. La delega di cui all’art. 2, comma 25, legge n. 335/1995 non ha escluso ma ha definito il perimetro di tutela, da assicurare anche a chi non possa accedere a forme autonome di gestione. Il rapporto tra sistema categoriale e gestione separata non è di alternatività ma di complementarità; la norma di interpretazione autentica opera come norma di chiusura del sistema, con fondamento costituzionale nell’obbligo di dare concretezza al principio di universalità delle tutele. La legittimità di tale lettura è stata riconosciuta dalla Corte cost. n. 238 del 2022 e, con riferimento ai profili di ragionevolezza e coerenza, dalla Corte cost. n. 104 del 2022. Sono rigettate anche le censure sull’art. 38 Cost. e sul preteso vizio logico della norma interpretativa.
È invece fondato l’ottavo motivo. La sentenza d’appello ha omesso di valutare se i contributi fossero o meno prescritti, essendo stata assorbita la questione dall’accoglimento in primo grado. La Corte ribadisce che il termine quinquennale decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento, nella specie al 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito, o al termine prorogato dai d.P.C.M. applicabili, tra cui quello del 14.6.2007 per l’annualità 2006. La dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo e può al più avere effetto interruttivo. Il momento iniziale della prescrizione è quaestio iuris, che il giudice individua senza vincolo alle deduzioni delle parti.
Nel caso concreto, per l’annualità 2005 la nota I.N.P.S. risulta consegnata oltre il quinquennio decorrente dalla scadenza; per il 2006 manca l’indicazione della data di consegna. La sentenza è pertanto cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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