Appello incidentale nel rito del lavoro improcedibile se non notificato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32939 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, l’appello incidentale tempestivamente depositato ma non notificato alla controparte è improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d’ufficio, essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti. Il deposito telematico della memoria di costituzione contenente l’appello incidentale non sostituisce né equivale alla notifica prescritta dall’art. 436, comma terzo, secondo periodo, cod. proc. civ., adempimento distinto e ulteriore rispetto al deposito e da compiersi almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ. non è invocabile, operando esso in tema di nullità processuale e non di improcedibilità. La deduzione di una reiterazione delle istanze istruttorie nella memoria di appello va prospettata come vizio di interpretazione dell’atto processuale secondo i canoni degli artt. 1362 e segg. cod. civ., non come vizio di motivazione.

Il Fatto

Una lavoratrice, dipendente di una società operante nel settore culturale, chiedeva in primo grado il riconoscimento dell’inquadramento superiore e delle relative differenze retributive. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda subordinata, dichiarando il diritto all’inquadramento e condannando la società al pagamento delle differenze.

La Corte d’appello dichiarava improcedibile l’appello incidentale della lavoratrice, sul rilievo che la società aveva negato di averne ricevuto la notifica e che la controparte non aveva documentato il contrario. In accoglimento dell’appello principale della società, rigettava poi la domanda di primo grado. La lavoratrice ricorreva in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte conferma il primo orientamento sulla improcedibilità. La questione centrale riguarda il rapporto tra deposito telematico della memoria e notifica dell’appello incidentale ex art. 436 cod. proc. civ.. Nonostante l’implementazione del processo civile telematico, resta immutata la previsione della notifica alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza, quale adempimento distinto e ulteriore rispetto al deposito.

Il Collegio sottolinea che le conseguenze in rito dei due difetti sono diverse: il deposito tardivo rende l’appello incidentale inammissibile per intempestività, mentre l’omessa notifica, pur in presenza di deposito tempestivo, ne determina l’improcedibilità. Non può quindi sostenersi che il deposito telematico sia sostitutivo o equipollente alla notifica.

Neppure i rinvii d’ufficio assumono rilievo contrario. All’udienza di prima trattazione effettiva la società si limitò a negare di aver ricevuto la notifica, senza accettare il contraddittorio, e la lavoratrice non richiese un termine per provvedere alla notifica omessa. Il mero deposito telematico non raggiunse lo scopo della notifica, e il principio dell’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ. è dettato in tema di nullità processuale, non di improcedibilità.

Quanto agli altri motivi, la Corte li dichiara inammissibili. La lavoratrice, a fronte di una ratio decidendi fondata sulla mancata riproposizione inequivocabile delle istanze istruttorie in secondo grado, avrebbe dovuto prospettare un vizio di interpretazione del proprio atto processuale, da far valere secondo i criteri degli artt. 1362 e segg. cod. civ., non un vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. né la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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