Rottamazione dei carichi e rinuncia al ricorso pendente in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 15587 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la dichiarazione di adesione del contribuente reca l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi. Il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta quindi un’inequivoca rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio, sempre che siano depositati i versamenti rateali. Nel giudizio di cassazione, invece, la sola dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non integra la cessazione della materia del contendere — che presuppone l’accordo delle parti sul sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale — ma va equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.; in mancanza dei requisiti del terzo comma, essa comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, dovendo l’interesse sussistere fino alla decisione.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso recante diniego di definizione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 296, relativi a eventi sismici e vulcanici. Il giudice di primo grado aveva accolto l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma integrale, ha invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rilevando la carenza dei versamenti necessari per beneficiare delle agevolazioni richieste e la mancata contestazione specifica dei dati documentali.

La contribuente ricorre per cassazione con un unico complesso motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge e depositando memoria con documentazione. Nella pendenza del giudizio di legittimità accede alla definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’art. 1, commi 231 e ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, versando le prime tre rate su un piano di diciotto. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la sorte del giudizio alla luce della definizione agevolata intervenuta. Il collegio richiama la disciplina omologa già esaminata in precedenti fattispecie di rottamazione e osserva che la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.

Da tale premessa discende che il ricorrente il quale depositi nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio. La Corte richiama sul punto Cass., 6 agosto 2019, n. 20967 e Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394. La pronuncia di estinzione consegue, ad ogni modo, dalla rinuncia che dia seguito all’impegno assunto con la dichiarazione di adesione, secondo Cass., 2 maggio 2019, n. 11540 e Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083.

Il collegio precisa però i limiti di un istituto diverso. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Essa va invece equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ..

Ne deriva che, in mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma di tale disposizione, la dichiarazione — pur inidonea a determinare l’estinzione del processo — comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, perché l’interesse che ne è a fondamento deve sussistere non solo al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass., 12 novembre 2020, n. 25625).

Quanto alle spese, il giudizio estinto le lascia a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, non ricorrendo i presupposti per una loro regolazione in difetto di attività difensiva dell’Agenzia. Il collegio esclude inoltre l’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura di natura eccezionale, perché latu sensu sanzionatoria, non estensibile per interpretazione analogica (tra le altre, Cass., 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., 20 luglio 2021, n. 20697). La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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