Resta ferma l’applicazione del CCNL di diritto privato al personale Forestas prima del passaggio al CCRL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2761 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ove rientri nel pubblico impiego contrattualizzato, è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e non dai contratti collettivi di diritto comune. L’individuazione del contratto collettivo applicabile, nel caso di transizione di personale da un ente strumentale regionale a una Agenzia regionale, avviene secondo il criterio della successione ratione temporis delle discipline, fino al momento in cui, con l’adozione di una compiuta regolamentazione contrattuale, si realizzi l’effettivo inserimento nel comparto unico della contrattazione collettiva regionale. La legge regionale non può sostituirsi alla contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico e giuridico del personale, né derogare al principio di riserva di contrattazione collettiva, che si configura come norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale riproposta in sede di legittimità, quando la Consulta abbia già esaminato, con pronuncia di rigetto, le medesime disposizioni, valutandone la non fondatezza in riferimento ai parametri evocati e all’assetto normativo di settore.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti dell’Agenzia Forestas (ente strumentale della Regione Sardegna), adivano il giudice per sentir accertare la nullità del CCNL di diritto privato applicato al loro rapporto di lavoro, rivendicando l’applicazione del Contratto collettivo regionale del personale della Regione Sardegna e dei suoi enti strumentali (CCRL). I ricorrenti ritenevano che, a seguito delle modifiche legislative regionali, fosse ormai maturato il passaggio al comparto unico della contrattazione collettiva regionale. La Corte d’appello di Cagliari rigettava le domande, ritenendo inapplicabile il CCRL per il periodo anteriore alla creazione di un unico comparto, come del resto emergente dal deposito del ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Ha ricordato che, per i dipendenti pubblici, la disciplina del rapporto di lavoro è individuata dalla legge statale nella contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, e che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di norme regionali lesive della riserva di contrattazione collettiva. Ha inoltre richiamato la specifica disciplina del settore forestale, in cui l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico contrattualizzato, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che, essendo il ricorso introduttivo depositato in data antecedente all’adozione di una compiuta disciplina contrattuale per il personale dell’Agenzia, il rapporto di lavoro fosse disciplinato ratione temporis dalla contrattazione collettiva degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali. Ha pertanto concluso che il passaggio al CCRL non si era ancora perfezionato, rendendo corretta la sentenza impugnata che aveva escluso l’applicazione del contratto regionale e non aveva accolto le domande di nullità del CCNL di diritto privato.
Con riguardo al terzo motivo, volto a riproporre la questione di legittimità costituzionale dello Statuto speciale e delle norme regionali, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Le questioni, infatti, non superavano il vaglio di rilevanza e di non manifesta infondatezza, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 153/2021, che aveva già esaminato le medesime disposizioni. In particolare, la Consulta aveva affermato che la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale regionale rientra nella materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva statale, e che le norme del d.lgs. n. 165/2001 sulla contrattazione collettiva costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale, limiti invalicabili anche per la potestà legislativa primaria della Regione Sardegna.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e l’attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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