Contratto-quadro sottoscritto da un solo investitore: nullità e travolgimento degli ordini (Cass. civ. Sez. I n. 9331 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi. Non occorre valutare se la partecipazione dell’altro investitore sia stata essenziale, poiché il contratto non è qualificabile come plurilaterale ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa. La cointestazione del conto che funge da provvista non estende l’efficacia degli ordini di investimento al cointestatario che non li abbia sottoscritti.

Il Fatto

Due coniugi, cointestatari di un conto corrente, convenivano in giudizio la banca per far dichiarare la nullità dei contratti di investimento dei propri risparmi in prodotti finanziari, sottoscritti dal solo marito. La firma della moglie sul contratto-quadro era stata accertata come apocrifa. In subordine, chiedevano la declaratoria di annullabilità o la risoluzione per inadempimento agli obblighi informativi e la condanna della banca alle restituzioni e al risarcimento.

Il Tribunale di Roma dichiarava la nullità del contratto-quadro limitatamente alla posizione della moglie e rigettava le altre domande. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame. I coniugi ricorrono in cassazione con nove motivi; la banca resiste con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte muove dal dato incontestato della nullità del contratto-quadro per la posizione della cointestataria, la cui firma è apocrifa. Richiamando un proprio precedente, ribadisce che tale nullità è destinata a travolgere i singoli ordini, facendone venir meno la causa, e che la forma scritta degli ordini non sopperisce al difetto di forma ad substantiam del contratto-quadro.

La sentenza impugnata non ha tratto alcuna conseguenza pratica da questa nullità, rigettando le domande restitutorie. La Corte confuta anzitutto la tesi del giudicato interno sulla mancanza di prova del danno: l’assenza di prova del pregiudizio ai fini risarcitori non si estende alle restituzioni derivanti da un contratto invalido.

Quanto alla pretesa applicabilità dell’art. 1420 c.c., la Corte esclude che il contratto di intermediazione sia plurilaterale. Elemento caratterizzante di tale categoria non è il numero dei partecipanti maggiore di due, ma la direzione delle prestazioni verso uno scopo comune. Il contratto in esame è invece un contratto di scambio con parte soggettivamente complessa, come conferma l’interpretazione sistematica delle norme sul mandato collettivo. Anche l’art. 1419 c.c. è inconferente, poiché la nullità non attiene al contenuto del contratto.

La Corte valorizza l’esigenza formale nei contratti di investimento e bancari: ammettere che uno solo dei cointestatari sottoscriva validamente il contratto con efficacia per entrambi frustrerebbe la prescrizione di forma scritta. La tesi della Corte d’Appello secondo cui l’art. 1854 c.c. renderebbe valide le operazioni compiute separatamente non regge: la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente va rigorosamente dimostrata e, comunque, riguarda i soli prelievi dal conto, non gli atti di impiego delle somme. La cointestazione non conferisce portata ultrattiva agli ordini di investimento.

Ne segue che il rapporto retto da un contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due stipulanti è nullo per difetto di forma scritta, con integrale travolgimento degli ordini per entrambi. Il primo motivo è accolto; gli altri motivi e il ricorso incidentale restano assorbiti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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