Licenziamento ritorsivo: onere del lavoratore di provare il motivo illecito esclusivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14095 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento, l’allegazione del carattere ritorsivo del recesso impone al lavoratore l’onere di dimostrare che il motivo illecito ha rappresentato l’unico e determinante fattore della volontà datoriale, sempre che il datore abbia quantomeno fornito la prova apparente della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604/1966. Tale onere probatorio non è attenuato dalla circostanza che la condotta dedotta integri anche gli estremi della discriminazione, atteso che la nullità del recesso per motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. postula comunque l’accertamento dell’intento persecutorio come ragione esclusiva del licenziamento. Il giudizio di credibilità delle allegazioni del lavoratore e di valutazione degli elementi indiziari, ove congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte di Appello di Brescia, rigettando l’appello del lavoratore, aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice. Al dipendente, direttore di una farmacia, era stato contestato di aver annotato nel registro dei corrispettivi un numero di vendite inferiore a quello effettivo, di aver omesso l’emissione di scontrini fiscali e di non aver versato gli incassi. Il lavoratore, nel ricorso per cassazione, aveva dedotto, tra l’altro, l’inversione dell’onere probatorio, l’omesso esame di fatti decisivi e la natura ritorsiva del licenziamento, collegata a contrasti con la titolare in merito all’esenzione dall’uso della mascherina e all’esecuzione dei tamponi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandoli in gran parte inammissibili perché non confrontati con la sentenza impugnata o perché sollecitanti un riesame del merito. In particolare, con riguardo alla dedotta ritorsività, la Corte ha rilevato che la valutazione di non credibilità delle allegazioni del lavoratore, espressa dal giudice di appello, costituisce un giudizio di merito non riesaminabile in sede di legittimità.
La Corte ha altresì ribadito il principio secondo cui grava sul lavoratore, che deduca la natura ritorsiva del recesso, l’onere di dimostrare che il motivo illecito è stato l’unico e determinante, non essendo sufficiente allegare un intento persecutorio che si affianchi a una ragione disciplinare. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche nel caso in cui la condotta del datore sia qualificata come discriminatoria, richiedendosi comunque la prova del movente illecito esclusivo.
Quanto alle censure relative alla violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 e alla proporzionalità della sanzione, la Corte le ha dichiarate inammissibili, rilevando che le relative questioni erano rimaste estranee al giudizio di appello o che le statuizioni di primo grado erano divenute definitive per mancata impugnazione. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del lavoratore alle spese.
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Nota della Redazione
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