Nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato sanitario (TAR Puglia n. 1086 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la persistente inerzia dell’amministrazione intimata dopo la scadenza del termine assegnato con la sentenza di ottemperanza, accoglie l’incidente di esecuzione e nomina il commissario ad acta, individuato nella persona designata dal Prefetto territorialmente competente, assegnando allo stesso un termine per dare completa esecuzione al giudicato e alla sentenza di ottemperanza. La nomina prescinde dalla proposizione dell’appello avverso la sentenza di ottemperanza, che non sospende l’obbligo di esecuzione. Le spese del giudizio incidentale possono essere eccezionalmente compensate in ragione della natura del giudizio e della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di un minore affetto da disturbo del neurosviluppo, avevano ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava l’Azienda Sanitaria Locale a erogare il trattamento con metodo ABA nella misura di dieci ore settimanali, oltre due ore di logopedia, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle spese documentate, nonché al pagamento delle differenze tra quanto versato e i contributi erogati.
A fronte dell’inerzia dell’ASL, il TAR Puglia aveva accolto il ricorso per ottemperanza con sentenza n. 448/2026, ordinando all’amministrazione di corrispondere la somma di € 41.611,03 oltre interessi. Persistendo l’inadempimento, i ricorrenti hanno proposto incidente di esecuzione per ottenere la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nonostante la costituzione dell’ASL, la quale aveva dichiarato di aver proposto appello avverso la sentenza di ottemperanza e di voler comunque provvedere spontaneamente, l’inerzia era perdurata senza alcun concreto adempimento.
La mera proposizione dell’appello al Consiglio di Stato non costituisce causa di sospensione dell’obbligo esecutivo gravante sull’amministrazione. Il giudice dell’ottemperanza, pertanto, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’incidente di esecuzione, nominando il commissario ad acta nella persona che sarà designata dal Prefetto di Taranto entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica della nomina per dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza e, quindi, per prestare ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto del 04.06.2025.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’eccezionale compensazione, valorizzando la natura incidentale del giudizio e la peculiarità della vicenda. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva e ha disposto l’oscuramento dei dati personali e sanitari ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
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Nota della Redazione
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