Ripiano dispositivi medici: improcedibilità senza attestazione regionale (TAR Lazio n. 3912 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nei giudizi sul ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, integra una fattispecie complessa. Essa richiede non solo il tempestivo versamento della quota ridotta al 48 per cento da parte dell’azienda fornitrice, ma anche l’attestazione adottata dalla Regione o Provincia autonoma circa l’avvenuto pagamento, comunicata senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. In difetto di tale attestazione, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma può desumere dall’adesione alla procedura e dall’affermato adempimento la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione regionale con cui la Regione Emilia-Romagna ha individuato le aziende fornitrici e le relative quote di ripiano dovute per gli anni dal 2015 al 2018, oltre agli atti statali presupposti. Il contenzioso riguarda l’attuazione del ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato di aver aderito alla procedura di decurtazione del debito prevista dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito con la legge n. 56/2023, versando il 48 per cento di quanto originariamente addebitato. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato l’art. 73 c.p.a., avvisando le parti nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento. Ha poi verificato il contenuto della norma invocata, la quale prevede che le aziende fornitrici versino la quota ridotta al 48 per cento entro il termine indicato. Il versamento integrale e tempestivo estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Le Regioni accertano il tempestivo versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere.

Da qui la qualificazione della fattispecie come complessa. Per il perfezionamento occorrono cumulativamente il tempestivo pagamento della quota a carico dell’azienda e l’attestazione regionale circa l’avvenuto pagamento. Si tratta di oneri gravanti su soggetti diversi, la cui integrazione condiziona l’esito dichiarativo.

Nel caso concreto non risulta depositato alcun atto di accertamento regionale sul tempestivo versamento, né alcuna comunicazione inviata in tal senso al Tribunale. L’esito della cessazione della materia del contendere, osserva il Collegio, integra una pronuncia di tipo sostanziale e non meramente processuale. Mancando i presupposti, la richiesta non può trovare accoglimento.

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto di prendere atto della dichiarazione della ricorrente, desumendone la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. A sostegno richiama l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente di trarre argomenti di prova da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso. Rilevano l’avvenuta adesione alla procedura di decurtazione e l’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie: nessuna residua utilità la ricorrente potrebbe trarre dalla decisione.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., non sussistendo i presupposti della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere. Le spese sono integralmente compensate, avuto riguardo alla peculiarità della controversia, alle sopravvenienze normative e alla natura processuale dell’esito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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