Nel rito del lavoro la condanna generica non esonera dall’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13606 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condanna generica ai sensi dell’art. 278 c.p.c., ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre verificare, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa della stessa, senza la quale il diritto al risarcimento non può essere configurato. Ne consegue che, in assenza di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo del danno, colui che propone domanda di condanna generica deve dare conto della sussistenza dell’interesse ad agire in ragione dell’esistenza di un danno anche solo probabile. La carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti.
Il Fatto
Una ex dipendente di Telecom Italia, iscritta al soppresso Fondo Telefonici gestito dall’INPS, agiva in giudizio chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla corretta riliquidazione della pensione, mediante il ricalcolo del tetto di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 658/1996, con l’inclusione, nella retribuzione imponibile di computo, di tutte le voci previste nell’assicurazione generale obbligatoria per l’intera vita lavorativa.
La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, senza tuttavia verificare se dal ricalcolo della soglia potesse effettivamente derivare un incremento del rateo pensionistico in godimento. Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la carenza di interesse ad agire della pensionata, il cui rateo risultava già inferiore alle soglie previste dalla norma.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto escluso la formazione di un giudicato interno sulla questione dell’interesse ad agire, rilevando che l’eccezione era stata ritualmente riproposta dall’INPS nel giudizio di appello e che, comunque, la relativa carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come da arresti delle Sezioni Unite n. 24172/2025 e di Cass. n. 19268/2016.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato principio, affermato da Cass. S.U. n. 12103/1995 e successive, secondo cui, ai fini della condanna generica, deve essere accertata, sia pure in via sommaria, la potenzialità dannosa della condotta illecita. Tale principio non è eliso dalla facoltà, riconosciuta dalle Sezioni Unite n. 29862/2022, di proporre ab origine una domanda di condanna generica senza il consenso del convenuto.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ha rilevato che la pensionata non aveva allegato né dimostrato che il ricalcolo della soglia sub a) avrebbe comportato un aumento del rateo pensionistico, il quale risultava già inferiore alla soglia più favorevole di cui alla lett. b) della medesima norma. In assenza di un danno anche solo potenziale, è stata pertanto esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire, quale presupposto per la trattazione nel merito della domanda.
La Corte ha infine accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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