Esenzione IMU beni-merce e obbligo dichiarativo decadenziale (Cass. civ. Sez. 5 n. 6153 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 non ha abrogato l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, sicché l’esonero dall’IMU per i fabbricati-merce presuppone la tempestiva presentazione della dichiarazione, che costituisce condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, prevista a pena di decadenza e non sostituibile dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l’esenzione. Le norme agevolative, in quanto derogatorie, sono soggette ad interpretazione rigida ed anelastica, strettamente legata al dato letterale, e non ammettono interpretazioni logico-evolutive o costituzionalmente orientate. La disciplina dell’esenzione per i beni-merce introdotta dalla legge n. 160/2019 non è applicabile alle annualità d’imposta precedenti la sua entrata in vigore, non operando il principio del favor rei per le norme tributarie sostanziali.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, relativo a fabbricati posseduti come beni-merce, sostenendo l’insussistenza del presupposto impositivo. Sia il giudice di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 3101/2024, rigettavano il ricorso. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge per non avere i giudici di merito riconosciuto l’illegittimità di una norma che condizionava il prelievo dell’IMU al mancato assolvimento di un obbligo procedimentale, nonostante fosse stata dimostrata l’insussistenza degli elementi del presupposto dell’imposta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente escluso ogni incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la composizione del collegio giudicante, conformemente a quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 9611 del 2024. Nel merito, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 non ha abrogato l’obbligo dichiarativo decadenziale di cui all’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013.
La Corte ha ribadito che la presentazione della dichiarazione costituisce condizione necessaria per il riconoscimento del beneficio e che tale obbligo, previsto a pena di decadenza, non può ritenersi assolto dalla mera circostanza che il Comune fosse a conoscenza dei fatti che legittimano l’esenzione. Ha inoltre precisato che le disposizioni agevolative, in quanto derogatorie rispetto al sistema impositivo, sono soggette ad interpretazione rigida e anelastica, strettamente ancorata al dato letterale e insuscettibile di interpretazioni logico-evolutive o costituzionalmente orientate, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 11373 del 2015 e dalla giurisprudenza successiva.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina IMU. Il Giudice delle leggi ha chiarito che gli immobili dell’impresa destinati alla vendita costituiscono un valido indice di capacità contributiva, rilevando ai fini dell’imposta l’astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale, e che il mutamento della disciplina nel corso degli anni non integra una disparità di trattamento contrastante con l’art. 3 Cost. La Corte ha infine escluso l’applicabilità della nuova disciplina agevolativa all’annualità 2014, non potendo operare per le norme tributarie sostanziali il principio del favor rei, relativo esclusivamente alle sanzioni.
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Nota della Redazione
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