Indebita percezione di contributo pubblico e responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 326 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La percezione di un contributo pubblico finalizzato all’autoimprenditorialità, non accompagnata da alcuna attività di realizzazione del progetto finanziato e seguita dalla immediata chiusura della partita IVA, integra responsabilità amministrativa per danno erariale. Il rapporto di servizio si instaura con l’amministrazione erogante in ragione della destinazione pubblica delle somme. Nell’ipotesi di indebito arricchimento la mancata destinazione delle provvidenze allo scopo costituisce condizione ostativa all’ammissione al rito abbreviato ex art. 130, comma 4, d.lgs. n. 174/2016. Il danno coincide con l’intera somma indebitamente conseguita e non restituita. La restituzione rateale prevista dal contratto di finanziamento presuppone il regolare svolgimento dell’attività finanziata.
Il Fatto
Con atto di citazione depositato il 13 aprile 2023, la Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di una ditta individuale, in proprio e nella qualità, chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore della Regione Campania per euro 25.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
Il convenuto aveva ottenuto nell’anno 2015 un contributo regionale erogato da una società in house della Regione, a carico di un Fondo per il microcredito, finalizzato a favorire l’accesso al credito delle microimprese. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che il beneficiario non aveva destinato la somma allo scopo indicato e aveva chiuso la partita IVA poco dopo l’erogazione. Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rito abbreviato con offerta di pagamento pari al cinquanta per cento e, in subordine, la rateizzazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del rapporto: il contributo, erogato a valere su un Fondo europeo, perseguiva una finalità pubblica di sostegno all’autoimpiego. Da ciò deriva il rapporto di servizio con l’amministrazione e la riconducibilità della condotta alla giurisdizione contabile.
Sul piano istruttorio, la Corte rileva che dalla documentazione acquisita — un contratto di comodato d’uso di un immobile e alcuni preventivi di fornitori, peraltro prodotti a corredo della stessa domanda di ammissione — non emerge alcuna prova dell’avvio dell’iniziativa. Il convenuto, anzi, aveva dichiarato agli inquirenti di non ricordare come avesse impiegato i fondi.
Depongono nello stesso senso la chiusura della partita IVA appena un mese e mezzo dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento e l’ammissione difensiva del mancato avvio dell’attività, con la sola prospettazione, priva di riscontro, di una diversa destinazione delle somme a un’attività di ristorazione.
Quanto al rito, la Corte richiama il decreto n. 8 del 2024, con cui la stessa Sezione aveva respinto l’istanza di definizione abbreviata: la contestazione di indebito arricchimento, per la consapevole mancata destinazione della provvidenza, integrava la condizione ostativa dell’art. 130, comma 4, d.lgs. n. 174/2016. Né il dissenso del pubblico ministero era stato concretamente contrastato.
La domanda di restituzione rateale è respinta: la clausola contrattuale presupponeva il regolare svolgimento dell’attività finanziata, mentre il contratto era stato revocato con decreto n. 105 del 19.10.2016, con conseguente obbligo di restituzione in tempi brevi di quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali.
Il convenuto è dunque condannato a risarcire il danno determinato nell’intera somma indebitamente conseguita e non restituita, pari a euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale, con decorrenza dalla data di erogazione, e al pagamento delle spese dell’intero giudizio, comprese quelle della fase di ammissibilità al rito abbreviato.
Nota della Redazione
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