Vittime del dovere equiparate: no alla reversibilità privilegiata ex art. 1897 COM (Corte dei Conti Sez. I App. n. 98 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in capo al militare deceduto dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell’art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non comporta automaticamente il diritto del coniuge superstite alla pensione privilegiata di reversibilità disciplinata dall’art. 1897 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. La legge finanziaria del 2006 circoscrive l’efficacia delle proprie previsioni ai ristretti ambiti in essa indicati e al limite di spesa autorizzato, come confermato dal regolamento attuativo: tra le provvidenze erogabili non figura il trattamento di reversibilità invocato. Le due discipline speciali operano su piani distinti e non è ammesso alcun rinvio reciproco, né applicazione analogica; la norma codicistica, derogatoria dell’ordinario regime previdenziale, richiede un’espressa previsione normativa per estendersi ad altre categorie di vittime del dovere. Le condizioni poste dall’art. 1897 cod. ord. mil. sono pertanto tassative.

Il Fatto

Il giudizio riguarda la vedova di un militare deceduto per una infermità dipendente da causa di servizio. Il coniuge defunto era stato equiparato alle vittime del dovere con provvedimento amministrativo del 2016, in applicazione della normativa della legge finanziaria del 2006.

La donna ha chiesto il riconoscimento dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità previsto dall’art. 1897 del codice dell’ordinamento militare. Il Ministero della Difesa ha respinto la domanda. La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 23/2022, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese di lite per 500,00 euro. La questione arriva in appello davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, commi 562 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 autorizza la progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo, entro un limite massimo di spesa annua. Il comma 563 definisce le vittime del dovere; il comma 564 equipara ad esse i soggetti che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione di missioni di qualunque natura, riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative.

L’art. 1897, comma 1, cod. ord. mil., invece, riconosce la pensione privilegiata al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, sottufficiali e graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, o deceduti successivamente per la stessa causa.

La Corte rileva che le due previsioni non sono sovrapponibili. Le disposizioni della legge finanziaria del 2006 circoscrivono la propria efficacia agli ambiti indicati, come si desume dal regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243. I benefici erogabili per effetto dell’equiparazione sono unicamente quelli elencati nel regolamento — assegno vitalizio, esenzione ticket, borse di studio, esenzione dall’imposta di bollo, assistenza psicologica — tra i quali non è mai contemplato il trattamento di reversibilità di cui all’art. 1897 cod. ord. mil..

Tale limitazione risponde non solo al tenore letterale delle norme, ma anche al limite di spesa fissato nella fonte primaria e ribadito in quella secondaria. Il Ministero ha inoltre evidenziato, senza contestazione, che l’appellante ha già beneficiato di tutte le provvidenze previste.

Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile: la qualifica di vittima del dovere delineata dal legislatore del 2005 rileva e si esaurisce nel contesto normativo in cui ha visto la luce, senza poter essere utilizzata al di fuori dei termini e delle modalità di attuazione della normativa stessa. Non esiste una nozione unitaria di vittima del dovere dotata di capacità espansiva tale da superare il dettato letterale dell’art. 1897 cod. ord. mil.. Il rinvio operato da una norma speciale conduce alle regole generali, non ad altri casi particolari non applicabili in via analogica.

Pertanto la figura giuridica delle vittime del dovere rilevante ai fini delle premialità della legge n. 266/2005 è più ampia di quella dell’art. 1897 cod. ord. mil., che limita il beneficio a ristrette categorie e a ipotesi coincidenti con le lettere b), c) e d) del comma 563. La norma codicistica, in quanto derogatoria, necessita di un’espressa previsione normativa per estendersi ad altre categorie. Il Collegio conferma la decisione di prime cure e rigetta l’appello, condannando la parte soccombente alle spese legali di 500,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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