Contributi calamità: documentazione incompleta e rigetto dell’istanza (TAR Marche n. 619 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contributi previsti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 102/2004 per le imprese danneggiate da eventi calamitosi rispondono a una logica indennitaria e non risarcitoria, sicché la loro erogazione presuppone non solo il riconoscimento ministeriale del carattere eccezionale dell’evento, ma anche la piena osservanza dei criteri di selezione e quantificazione fissati dalla disciplina regionale di attuazione. La dichiarazione di ricevibilità della domanda non attribuisce alcun diritto al contributo in assenza della documentazione richiesta. Il termine di conclusione del procedimento non ha carattere perentorio: il suo superamento non determina né la formazione del silenzio assenso né la consumazione del potere amministrativo. Il rigetto dell’azione di annullamento comporta il rigetto dell’accessoria domanda risarcitoria, per difetto del presupposto dell’illegittimità dell’atto.
Il Fatto
Una società agricola presentava domanda per accedere ai contributi previsti dalla D.G.R. Marche n. 918 del 27 giugno 2011, a sostegno delle imprese danneggiate dalle piogge alluvionali del periodo 1-3 marzo 2011. Il procedimento istruttorio si protraeva per anni, con numerose richieste di integrazione documentale rivolte alla ricorrente.
Con decreto dirigenziale del giugno 2016 la Regione dichiarava non ammissibile a contributo il progetto di ripristino presentato, valutate le osservazioni al preavviso di rigetto. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, e chiedeva altresì il risarcimento del danno. Le amministrazioni intimate resistevano chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Muove dalla qualificazione della prestazione: i contributi di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 102/2004 non hanno funzione risarcitoria, ma indennitaria. La Regione, acquisito il riconoscimento ministeriale dell’eccezionalità dell’evento, interviene secondo finalità e criteri predeterminati di selezione e quantificazione. Il giudice richiama sul punto TAR Ancona n. 529 del 2025 e Cons. Stato n. 9317 del 2022.
Da tale premessa discende il primo corollario: la ricevibilità della domanda non conferisce alcun diritto al contributo quando manchi la documentazione richiesta dalla DGR 918/2011. Il Collegio verifica gli atti e rileva che la ricorrente, nonostante le plurime richieste di integrazione, non ha mai prodotto documentazione idonea a comprovare l’ammissibilità del progetto.
La carenza è specifica e decisiva: mancava la documentazione fotografica attestante il danneggiamento delle colture, delle scorte, degli impianti e delle infrastrutture aziendali; mancavano le fatture dei lavori e la documentazione di fine lavori; il computo estimativo era inidoneo a supportare il costo di ricostituzione delle scorte. Il Tribunale valorizza, inoltre, la stessa ammissione della ricorrente nel corso del procedimento, con cui riconosceva le carenze della documentazione prodotta.
Cadono le censure di contraddittorietà della motivazione — perché entrambe le condizioni, mancata integrazione e assenza del fine lavori, ricorrono — e di inadeguatezza dell’istruttoria. Gli errori di battitura sui destinatari delle comunicazioni costituiscono mera irregolarità, poiché le note sono state effettivamente ricevute. Il termine di conclusione del procedimento, interrotto dalle richieste di integrazione, non è perentorio e il suo superamento non consuma il potere di provvedere. Entro il termine quadriennale previsto dalla normativa europea e regionale la documentazione non è stata completata. Il rigetto dell’azione di annullamento travolge la domanda risarcitoria, priva del presupposto dell’illegittimità. Spese compensate per la problematicità delle questioni.
Nota della Redazione
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