Piano personalizzato disabile grave: discrezionalità tecnica dell’Azienda sanitaria e onere di impugnazione (TAR Sicilia n. 579 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Piano personalizzato per l’assistenza di persona disabile grave ex art. 14, comma 2, legge n. 328/2000, l’indicazione della struttura residenziale o semiresidenziale presso cui avviare il disabile è frutto di discrezionalità tecnica riservata all’Azienda sanitaria, quale parte dell’atto complesso a composizione diseguale che vede il Comune in posizione preponderante sul piano procedimentale. Tale valutazione è censurabile in sede giurisdizionale entro i soli limiti dell’illogicità, dell’incongruità e del travisamento del fatto presupposto. Il verbale dell’Unità di Valutazione Multidimensionale che definisce gli aspetti medico-sanitari, avendo autonoma attitudine lesiva, deve essere tempestivamente impugnato; la sua adozione in corso di causa rende inammissibili le censure rivolte al Piano originario.

Il Fatto

La ricorrente, amministratrice di sostegno del figlio disabile grave, ha impugnato il Piano personalizzato adottato dal Comune d’intesa con l’Azienda sanitaria, nella parte in cui prevedeva l’inserimento del figlio presso il centro diurno comunale con frequenza bisettimanale, senza indicazione delle ore e senza le professionalità medico-infermieristiche necessarie. Ha chiesto l’annullamento del Piano e la condanna delle Amministrazioni a redigerne uno nuovo, coerente con le prescrizioni della U.O.C. di Psichiatria del Policlinico, che indicavano un Centro Sociale Educativo specialistico.

In sede cautelare il Tribunale aveva accolto l’istanza, onerando le Amministrazioni di un riesame. All’udienza pubblica la ricorrente ha lamentato che l’attività svolta in ottemperanza fosse rimasta nella fase istruttoria, senza adozione di un nuovo Piano.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto precisato la natura dell’atto. Il Piano personalizzato ex art. 14 legge n. 328/2000 costituisce un atto complesso a composizione diseguale: al Comune spetta l’impulso procedimentale e la preponderanza nella definizione dei servizi alla persona, mentre all’Azienda sanitaria è riservata la competenza sulle valutazioni medico-sanitarie, tra cui la scelta della struttura. L’individuazione della struttura congrua è frutto della discrezionalità tecnica dell’Unità di Valutazione Multidimensionale, sindacabile solo per mancanza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di circostanze di fatto decisive.

Su questa base la Corte ha rilevato che, in ottemperanza all’ordinanza cautelare, l’UVM ha adottato un verbale con cui ha predisposto il progetto riabilitativo individualizzato, proponendo l’inserimento in un centro diurno specializzato dotato delle figure professionali adeguate. Tale determinazione non è un mero adempimento istruttorio, ma la particolare determinazione che l’Azienda è tenuta ad adottare per la parte di sua competenza, con efficacia vincolante sugli aspetti medico-sanitari del provvedimento conclusivo.

Ne consegue, sotto un primo profilo, l’inammissibilità delle censure: avendo il verbale autonoma attitudine lesiva, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato. Nel merito, le doglianze sono comunque infondate. Le due determinazioni dell’UVM hanno assunto a presupposto la documentazione medica allegata all’istanza, segnatamente il programma riabilitativo della U.O.C. di Psichiatria, ed entrambe si sono determinate nel senso di inserire il disabile in un Centro Sociale Educativo. Nessuna lacunosità è quindi ravvisabile.

Quanto all’eccesso di potere, i limiti del sindacato non risultano valicati, poiché le Amministrazioni si sono attenute alle prescrizioni del programma riabilitativo. Il Tribunale ha infine puntualizzato che eventuali ostacoli alla fruizione concreta del Piano, come la mancata predisposizione del servizio di trasporto, attengono a una fase successiva e non ancora esitata, restando impregiudicata ogni contestazione al riguardo. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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