Contributi COVID agli erogatori privati: il budget è solo limite massimo (TAR Veneto n. 23 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo previsto dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34 del 2020, per il ristoro dei costi fissi sostenuti dagli erogatori privati accreditati durante l’emergenza COVID, non attribuisce alla struttura un diritto soggettivo a un importo determinato. Il budget assegnato per il 2020 e la percentuale del 90 per cento costituiscono limiti massimi e non parametri di calcolo automatico, poiché la disposizione, di natura eccezionale, va interpretata restrittivamente. La Regione è titolare di un potere ampiamente discrezionale, da esercitare nel rispetto dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, in ordine al se e al quantum del contributo, con la conseguenza che l’operatore privato è titolare di un mero interesse legittimo. Il riferimento al Piano Economico Finanziario, in luogo del budget contrattuale, non è irragionevole, esprimendo il PEF una proiezione dei ricavi attesi e dei costi e risultando comunque inferiore alla soglia massima del budget.
Il Fatto
La ricorrente è una società di progetto titolare di una concessione ventennale di gestione di un ospedale in provincia di Belluno, comprensiva di lavori di ristrutturazione e affidamento dell’attività sanitaria, con contratto sottoscritto con l’azienda sanitaria territoriale nel settembre 2019. Chiuso il primo periodo di avvio, il contesto emergenziale da COVID-19 ha indotto la Regione a rimodulare i budget degli erogatori privati accreditati e a liquidare in dodicesimi l’importo assegnato, con conguaglio a fine anno.
Con la successiva DGR n. 477 del 29 aprile 2022, la Regione ha assegnato i contributi nazionali previsti per gli anni 2020-2021, riconoscendo alla società un importo complessivo di 826.400 euro, poi ridotto a 820.900 euro dalla DGR n. 673 del 16 giugno 2022. La ricorrente ha impugnato entrambe le delibere, dolendosi della determinazione unilaterale degli importi, del difetto di motivazione e, soprattutto, dell’utilizzo del Piano Economico Finanziario, invece del budget contrattuale, quale base di calcolo dei ristori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura eccezionale della disciplina richiamata, che risponde a una finalità straordinaria connessa alla pandemia e va pertanto interpretata in senso restrittivo. Il comma 5-bis dell’art. 4, d.l. n. 34 del 2020 non configura un indennizzo né un risarcimento, non essendo correlato ad alcun illecito o inadempimento, ma un contributo che le Regioni possono riconoscere, entro il limite massimo del 90 per cento del budget assegnato negli accordi contrattuali.
Da qui la qualificazione della posizione soggettiva: la struttura accreditata non vanta un diritto soggettivo al ristoro, ma un interesse legittimo a vedere valutata la propria istanza, poiché l’Amministrazione resta titolare del potere di apprezzare il se e il quantum dell’erogazione, ferma la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2023, n. 18.
Respinta l’eccezione di improcedibilità, fondata sull’asserito esaurimento dell’efficacia dei provvedimenti, il Tribunale rileva che l’interesse patrimoniale a un maggior contributo permane. Passando al merito, esclude la violazione del contraddittorio, non prevedendo la normativa statale specifici incombenti procedimentali di confronto con gli operatori, e non ravvisa un difetto di motivazione, essendo ricostruibili dai provvedimenti e dagli atti i criteri di calcolo seguiti dalla Regione.
Il nucleo della decisione riguarda il parametro utilizzato. La Regione e l’azienda sanitaria hanno assunto a riferimento il budget 2020 risultante dal Piano Economico Finanziario, inferiore a quello previsto nel contratto di concessione. Il Collegio ritiene la censura infondata: la norma indica nel budget il limite massimo entro cui può essere riconosciuto il contributo, e non il parametro sul quale calcolarlo meccanicamente. Anche la percentuale del 90 per cento è un tetto, non una misura garantita. L’Amministrazione non era quindi tenuta a considerare il budget contrattuale quale unico riferimento, né a riconoscere necessariamente la percentuale massima.
Il riferimento al Piano Economico Finanziario non appare, poi, privo di logica: sebbene il budget contrattuale determini la massima esposizione dell’Amministrazione, il PEF esprime la sostenibilità economico-finanziaria del progetto e i ricavi presumibili per annualità, risultando coerente con la finalità di ristoro delle mancate entrate. La ricorrente, a fronte dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla Regione, avrebbe dovuto dimostrare l’assoluta e macroscopica inadeguatezza del contributo rispetto alle mancate entrate, non essendosi limitata a far valere la mancata copertura dei costi fissi senza adeguato riscontro probatorio. Per queste ragioni il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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