Assolto dal reato edilizio ma non da quello paesaggistico: la demolizione resta assorbita nel ripristino (Cass. pen. Sez. III n. 12376 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati paesaggistici, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ex art. 181, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha ambito applicativo più ampio e maggiore effettività rispetto all’ordine di demolizione previsto per i reati urbanistici dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sicché, in caso di estinzione o accertata insussistenza di questi ultimi e di confermata affermazione di responsabilità per i reati paesaggistici, non è necessario che il giudice di appello disponga la revoca dell’ordine di demolizione, restando esso assorbito nell’ordine di rimessione in pristino. (Rv. 289841-01)
In tema di reati paesaggistici, le opere eseguite devono essere considerate unitariamente ai fini della qualificazione dell’intervento e della verifica della necessità dell’autorizzazione paesaggistica, essendo esclusa la possibilità di una loro artificiosa parcellizzazione. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che, essendo talune delle opere realizzate inquadrabili nella categoria della ristrutturazione, avrebbe dovuto ascriversi alla stessa l’intero intervento, necessitante, pertanto, dell’autorizzazione paesaggistica). (Rv. 289841-02)
In tema di reati paesaggistici, l’esonero dal preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, previsto dall’art. 149, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riguarda le sole ipotesi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, restando soggetti ad autorizzazione gli interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire in area sottoposta a vincolo paesaggistico. (Rv. 289841-03)
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato l’imputato per contravvenzioni edilizie, antisismiche e paesaggistiche relative a un’opera su beni vincolati. La Corte d’appello di Napoli lo ha assolto dai reati urbanistici, confermando la responsabilità per il reato antisismico e per quello paesaggistico dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, con pena di quattro mesi e dieci giorni di arresto e 18.000 euro di ammenda e conferma dell’ordine di demolizione.
L’imputato ha proposto ricorso con due motivi: la violazione dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, per la mancata revoca dell’ordine di demolizione dopo l’assoluzione dal reato edilizio; la violazione dell’art. 149 d.lgs. n. 42 del 2004, perché gli interventi sarebbero stati di manutenzione ordinaria, esenti da autorizzazione paesaggistica. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione dichiara inammissibile il primo motivo. La permanenza della condanna paesaggistica, per la quale la legge prevede la rimessione in pristino, rende superflua la revoca dell’ordine di demolizione. Quest’ultimo è orientato al ripristino dell’assetto territoriale violato; tale finalità trova compiuta realizzazione nella rimessione in pristino, che copre tutte le ipotesi di alterazione del paesaggio e comporta la reintegrazione integrale del bene nell’area protetta. La demolizione resta dunque assorbita (Sez. 3, n. 862 del 22/02/1996, Rv. 204601; Sez. 3, n. 10032 del 15/01/2015, Rv. 262753). Nel caso concreto, peraltro, il primo giudice aveva già disposto anche la rimessione in pristino, mai revocata. Le modalità del ripristino saranno definite dal giudice dell’esecuzione, gravando sull’interessato l’onere di provare un valido titolo che delimiti l’assetto legittimamente mantenibile.
Il secondo motivo è infondato. Gli interventi erano stati qualificati anche come ristrutturazione. Le opere vanno considerate unitariamente, come parti di un unico intervento: se alcune rientrano nella ristrutturazione, categoria con più forte incidenza sull’assetto urbanistico, l’intero intervento va ricondotto ad essa (Sez. 3, n. 2833 del 13/06/2018, dep. 2019, Rv. 274819-01). Ai sensi degli artt. 146 e 149 d.lgs. n. 42 del 2004, la ristrutturazione edilizia, con D.I.A. semplice o “super D.I.A.”, richiede sempre la preventiva autorizzazione paesaggistica; ne sono esenti solo restauro conservativo e manutenzione straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici (Sez. 3, n. 8739 del 21/01/2010, Rv. 246218; Sez. 3, n. 24410 del 09/02/2016, Rv. 267190).
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.