Contributi emittenti locali, requisiti calcolati sulle aree tecniche (TAR Lazio n. 14808 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riferimento alla «regione» contenuto nell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 146/2017, ai fini del calcolo dei requisiti occupazionali di accesso ai contributi per le emittenti televisive locali, deve essere letto in chiave evolutiva e coordinato con il nuovo assetto del settore, dovendosi intendere come riferito all’area tecnica di diffusione del segnale. Il criterio delle aree tecniche, introdotto dall’art. 1, commi 1030-1033, l. n. 205/2017 e attuato dalla delibera AGCOM n. 39/19/CONS recante il PNAF, prevale sul previgente parametro regionale, del quale costituisce superamento sistematico. Ne consegue che, in presenza di un’area tecnica comprendente più regioni, rileva la sommatoria della popolazione delle regioni interessate. Non è configurabile alcuna lesione del legittimo affidamento, discendendo il mutamento direttamente da una scelta legislativa di riorganizzazione del settore. Il dato della copertura effettiva del segnale è estraneo ai parametri normativi di calcolo dei requisiti.
Il Fatto
La società ricorrente, emittente televisiva locale, ha presentato domanda per l’assegnazione dei contributi previsti dal d.P.R. n. 146/2017 per le emittenti locali commerciali, con riferimento all’annualità 2025. L’Amministrazione ha escluso la domanda, rilevando il mancato possesso del requisito relativo al numero medio di dipendenti e giornalisti nel biennio precedente.
Il calcolo è stato operato secondo il criterio delle aree tecniche — nella specie l’Area Tecnica n. 13 Abruzzo-Molise — anziché su base regionale. La società ha impugnato il provvedimento di esclusione, gli atti confermativi, la graduatoria provvisoria e quella definitiva, deducendo violazione degli artt. 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 146/2017, eccesso di potere e violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 146/2017 ancora il requisito occupazionale al dato regionale, modulandolo in base alla popolazione del territorio. Tale disciplina risente del previgente assetto del settore, nel quale anche i titoli autorizzatori e la pianificazione delle frequenze erano strutturati su base regionale.
Questo assetto è stato superato dalla l. n. 205/2017, che ha introdotto il criterio delle aree tecniche, attuato dall’AGCOM con la delibera n. 39/19/CONS di adozione del PNAF. Il Piano ha suddiviso il territorio in 18 aree tecniche, prevedendo l’accorpamento di più regioni, come nel caso dell’Area Tecnica n. 13.
Ne deriva che, pur in assenza di una espressa modifica testuale del d.P.R. n. 146/2017, il riferimento alla «regione» va letto in maniera evolutiva e coordinato con il nuovo assetto regolatorio. Sul piano letterale, la formula «ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda» è compatibile con una lettura che tenga conto delle aree tecniche comprendenti più regioni, implicando la sommatoria della popolazione interessata.
La tesi della ricorrente — calcolo riferito alla sola Regione Molise — condurrebbe a un risultato ancor meno favorevole: escludendo la sommatoria, i requisiti andrebbero verificati separatamente per ciascuna regione, con aggravio complessivo. Il criterio seguito dall’Amministrazione si rivela dunque più favorevole per la stessa ricorrente.
Quanto all’affidamento, il superamento del criterio regionale discende direttamente dalla legge, sicché il mutamento era desumibile in via sistematica. Nessuna lesione è predicabile, trattandosi di effetti riconducibili a una scelta legislativa di riorganizzazione del settore, contestabile mediante impugnazione della disciplina di pianificazione. Il profilo della copertura effettiva del segnale è inammissibile, perché non dedotto nel ricorso introduttivo, e comunque irrilevante, non costituendo criterio normativo di calcolo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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