Inidoneità in attitudine militare e sindacato sulla discrezionalità tecnica della valutazione (TAR Lazio n. 11453 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’idoneità in attitudine militare degli allievi dei corsi di formazione dell’Esercito costituisce esercizio di discrezionalità tecnica di ampia latitudine, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di illogicità manifesta, evidente irragionevolezza, sproporzione o errore sul fatto. È legittima l’espulsione dal corso, ai sensi dell’art. 599, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 90/2010, allorché l’allievo, pur avendo conseguito un punteggio complessivo sufficiente, non abbia raggiunto la soglia minima in singole aree comportamentali-motivazionali, come previsto dalla Direttiva IS/1 – Edizione 2011, atteso che il giudizio negativo deve riferirsi all’intero anno accademico senza parcellizzazione del periodo di osservazione.
Il Fatto
Una allieva maresciallo, ammessa al 25° Corso biennale per Allievi Marescialli dell’Esercito, veniva espulsa dalla Scuola Sottufficiali per giudizio di non idoneità in attitudine militare, fondato su insufficienze in tre aree comportamentali-motivazionali. L’interessata impugnava il provvedimento deducendo difetto di motivazione, erronea considerazione delle condotte antecedenti alla comunicazione di avvio del procedimento, contraddittorietà rispetto a una valutazione complessiva pari a 18.167/30, ritenuta sufficiente, e illegittimità per omessa considerazione dei miglioramenti conseguiti. Il Ministero della Difesa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale, e nel merito difendeva la legittimità della valutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio respinge l’eccezione di inammissibilità, rilevando che l’atto del Comandante della Scuola Sottufficiali contiene la frase “è espulsa dal 25° Corso Allievi Marescialli”, idonea a produrre una immediata lesività e a radicare l’interesse alla reazione giudiziaria, nonostante la successiva comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, i motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento espulsivo definitivo della Direzione Generale per il Personale Militare sono tempestivi e sostanzialmente coincidenti, sicché nessuna censura resta preclusa.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 599, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 90/2010 (TUOM) prevede l’espulsione dal corso in caso di mancato conseguimento dell’idoneità in attitudine militare, e il comma 2 attribuisce il relativo provvedimento al Direttore Generale per il Personale Militare su proposta del Comandante dell’Istituto di formazione. La valutazione, disciplinata dall’art. 595 TUOM e dall’art. 13 del Regolamento unico degli istituti di formazione, è effettuata da una Commissione secondo i criteri della Direttiva IS/1 – Edizione 2011.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude profili di illegittimità nella riproduzione, nel provvedimento espulsivo, di osservazioni critiche anche anteriori al verbale del 20 aprile 2023: la valutazione deve riferirsi all’intero anno accademico, e l’Amministrazione era tenuta a considerare tutti i rilievi senza parcellizzazione del periodo di osservazione. Il miglioramento conseguito in alcune aree non determina la cancellazione delle carenze manifestate nella prima parte dell’anno.
Con riguardo al secondo motivo, il TAR osserva che la ricostruzione della ricorrente è “fuorviante”: la Direttiva IS/1 – Edizione 2011 prevede che, qualora il valutando non raggiunga il punteggio minimo in ogni area comportamentale-motivazionale, sia giudicato non idoneo in attitudine militare. Nella specie, la ricorrente ha conseguito una valutazione complessiva di 18.167/30, ma non ha raggiunto la soglia minima di tre punti nelle aree AC6, AC7 e AC9, sicché correttamente ne derivava la non idoneità.
Il terzo motivo è infine respinto sulla base dell’orientamento consolidato secondo cui la valutazione dell’attitudine militare è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di incongruenze macroscopiche e immediatamente rilevabili. Nel caso di specie, il giudizio negativo risulta congruamente motivato, trova riscontro in osservazioni frequenti e reiterate dei superiori gerarchici e in episodi non contestati nella loro fattualità, e si fonda su insufficienze decisive in tre aree comportamentali. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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