Revoca AEP autotrasportatore e interdittiva antimafia: provvedimento vincolato (TAR Lombardia n. 1194 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada, l’emissione di un’informazione antimafia interdittiva determina la cessazione di diritto del requisito dell’onorabilità ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. h-bis, d.lgs. n. 395/2000, come introdotta dall’art. 5-bis d.l. n. 133/2014. Ne consegue che la revoca dell’autorizzazione costituisce atto vincolato e doveroso, sottratto a qualsivoglia valutazione discrezionale. L’art. 13, paragrafo 1, lett. a, regolamento (CE) n. 1071/2009 conferisce all’autorità competente una mera facoltà — e non un obbligo — di assegnare all’impresa un termine per l’assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti. La motivazione per relationem del provvedimento di revoca è legittima quando l’atto richiamato sia identificabile e conoscibile dall’interessato. In caso di provvedimento vincolato, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, secondo periodo, legge n. 241/1990, quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore degli sbancamenti, scavi e trasporto su strada di materiali, impugnava il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 gennaio 2023, con cui era stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore e la cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori e dal REN. L’atto richiamava quale presupposto un’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Brescia il 12 settembre 2022 nei confronti della società.
Il ricorso era affidato a quattro motivi: carenza di motivazione; omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 per la mancata assegnazione del termine per sanare la posizione; carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. La società aveva ottenuto una prima sospensione cautelare, poi revocata dall’ordinanza collegiale del 4 maggio 2023, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3635/2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Con riferimento al primo motivo, ha chiarito che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato per relationem, avendo espressamente individuato e richiamato la comunicazione della Prefettura di Brescia da cui emerge l’esistenza dell’interdittiva antimafia. In conformità alla giurisprudenza amministrativa, la motivazione per relationem costituisce modalità legittima di assolvimento dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 legge n. 241/1990, purché l’atto richiamato sia identificabile e conoscibile dall’interessato, come nel caso di specie.
Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, il Collegio ha rilevato che l’interdittiva antimafia, disposta ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, costituisce misura posta a tutela dell’ordine pubblico economico. Il requisito dell’onorabilità di cui all’art. 3 regolamento (CE) n. 1071/2009 cessa di diritto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. h-bis, d.lgs. n. 395/2000, al ricorrere dell’emissione di un’informazione antimafia interdittiva, senza che residui alcuna valutazione discrezionale.
La natura vincolata del provvedimento esclude l’illegittimità derivante dall’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, secondo periodo, legge n. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La Corte ha inoltre valorizzato il tenore letterale dell’art. 13, paragrafo 1, lett. a, regolamento (CE) n. 1071/2009, che attribuisce all’autorità la facoltà — e non l’obbligo — di assegnare all’impresa un termine non superiore a sei mesi per l’assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti, con conseguente infondatezza della censura relativa alla violazione della procedura regolamentare. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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