Rito abbreviato contabile e funzione di ristoro della somma offerta (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 12 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rito abbreviato ex art. 130, comma 1, cod. giust. cont. è ammissibile solo se la somma offerta, oltre all’effetto deflattivo della giurisdizione di responsabilità, assolve una funzione di ristoro del prospettato nocumento patrimoniale, apprezzabile e non meramente simbolica, seppure ridotta rispetto alla pretesa azionata. Il giudice non compie alcun accertamento di merito, ma valuta la congruità dell’importo in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. Il versamento tempestivo e regolare in unica soluzione determina una fattispecie estintiva speciale, alternativa al giudizio e distinta dalla cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio restano a carico del convenuto e la sentenza non è impugnabile.

Il Fatto

La convenuta, professionista delegata dal Tribunale in procedimenti di volontaria giurisdizione, è stata coinvolta in vicende giudiziarie che hanno riguardato anche altri soggetti, tra cui un magistrato, vertici di un istituto di vendite giudiziarie e un curatore fallimentare. In sede penale le è stata contestata, tra l’altro, la condotta di avere corrisposto a un terzo parte delle somme derivanti dall’attività di amministratrice di sostegno e curatrice di eredità giacenti in cambio di reiterate nomine in procedimenti remunerativi.

Definita la vicenda penale con applicazione della pena su richiesta delle parti, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale ha citato la convenuta per un danno erariale di € 94.215,54, di cui € 6.738,91 per danno da disservizio ed € 87.476,73 per danno all’immagine. La convenuta ha eccepito l’assenza di antigiuridicità, la mancanza di colpa grave, l’inammissibilità della pretesa per difetto di prova e la prescrizione, proponendo istanza di definizione agevolata ex art. 130 cod. giust. cont.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità della richiesta di rito abbreviato. Ha richiamato l’orientamento secondo cui la proposta non è ostacolata dall’assenza di un doloso arricchimento, inteso come coscienza e volontà di un evento ulteriore rispetto al fatto illecito, e ha confermato il proprio precedente in sede di decreto del 29 marzo 2017.

Nel valutare la congruità dell’offerta, la Corte ha affermato che la norma deve essere interpretata nel senso che l’accoglimento è possibile solo quando alla somma possa riconoscersi, accanto alla funzione deflattiva, una significativa e non meramente simbolica funzione di ristoro, seppure ridotta rispetto alla pretesa iniziale, in presenza di circostanze che legittimino la definizione alternativa.

Il Collegio ha quindi chiarito i limiti del proprio esame: in questa sede si delibera solo sull’ammissibilità della richiesta e sulla congruità della somma, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, restando ogni altra valutazione, comprese le questioni pregiudiziali e preliminari, riservata al rito ordinario. È escluso ogni approfondimento istruttorio non previsto dal rito abbreviato.

Accertato il versamento tempestivo e regolare, in unica soluzione, dell’importo di € 25.000,00, pari al 26,50% della pretesa, ripartito in parti uguali tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte ha definito il giudizio. Ha qualificato la definizione come fattispecie estintiva speciale, alternativa al giudizio, non riconducibile alla cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento è stato solo parziale, né ai modelli degli artt. 110 e 111 cod. giust. cont., richiamando la Sezione III centrale n. 104/2018.

Le spese di giudizio sono state poste a carico della convenuta e liquidate in € 603,95, secondo un orientamento confermato da questa Sezione e da altre Sezioni giurisdizionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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