Affidamento a terzi di immobile ed equilibri di bilancio dell’ente in crisi (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 367 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in gestione a terzi di un bene immobile mediante procedura ad evidenza pubblica ex d.lgs. n. 36/2023 è in astratto compatibile con il rispetto, da parte dell’ente locale titolare, degli equilibri di bilancio e della corretta gestione finanziaria, in quanto produttivo di entrata e non comportante dismissione definitiva del bene. L’inserimento di ulteriori clausole, in sede pubblicistica e privatistica, volte a massimizzare il contributo dell’operazione al riequilibrio, è rimesso alla discrezionalità e alla responsabilità dell’ente, tenuto conto della lex specialis alla luce del principio di autovincolo e della data di deliberazione del dissesto in relazione al principio tempus regit actum. L’utilizzo delle entrate derivanti dall’affidamento dipende dalla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 246, comma 4, Tuel, da cui possono discendere vincoli di disponibilità e di destinazione.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune, quale legale rappresentante dell’ente, ha formulato alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia tre quesiti in materia di gestione patrimoniale. L’ente aveva ricevuto il diniego del piano di riequilibrio ed era in procinto di dichiarare il dissesto.
I quesiti riguardavano la compatibilità, con gli equilibri di bilancio e la corretta gestione finanziaria, dell’affidamento a terzi della gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale mediante procedura di evidenza pubblica ex d.lgs. n. 36/2023; le cautele contabili e contrattuali da prevedere in delibera e nel contratto; la possibilità che i canoni concorrano alla ricostituzione degli equilibri di parte corrente e al percorso di risanamento, con eventuali vincoli di destinazione o limiti temporali in pendenza di dissesto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha scrutinato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, la legittimazione del Sindaco è stata riconosciuta ex art. 50, comma 2, Tuel. Quanto al secondo, sono richiesti tre presupposti: inerenza alla materia della contabilità pubblica, generalità e astrattezza del quesito, assenza di interferenza con altre funzioni o giudizi pendenti.
I quesiti sono stati ritenuti ammissibili nei limiti indicati, in quanto attengono alla gestione del patrimonio e alla disciplina della spesa. La Sezione ha però escluso qualsiasi valutazione sulla legittimità delle specifiche operazioni, rimessa alla discrezionalità amministrativa dell’ente, che ne assume la responsabilità.
Nel merito, il Collegio ha richiamato lo statuto costituzionale dell’amministrazione, imperniato sugli artt. 97 Cost. e sui criteri di economicità, efficacia ed efficienza ex artt. 1 ss., l. n. 241/1990. Da tali previsioni discende il principio di necessaria redditività dei beni pubblici, con entrate che devono concorrere all’equilibrio di bilancio. La valorizzazione può avvenire tramite affidamento a terzo individuato con gara, restando impregiudicata ogni valutazione sulla concreta vantaggiosità dell’operazione.
La Corte ha poi posto l’accento sul principio di autovincolo, che vincola la stazione appaltante al rispetto della lex specialis, e sul principio tempus regit actum, che impone di verificare la legittimità del provvedimento con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione. In materia di dissesto, ha richiamato la separazione tra gestione passata e corrente, con la massa passiva affidata all’Organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali chiamati a rimuovere le cause strutturali della crisi ex art. 245 Tuel.
Alla luce di tali principi, la Sezione ha risposto ai quesiti con il parere riportato nel dispositivo, subordinando l’utilizzo delle entrate alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 246, comma 4, Tuel. Ha infine precisato che il parere non elide né attenua posizioni di responsabilità, restando le future determinazioni circoscritte alla sfera di discrezionalità e responsabilità dell’amministrazione istante.
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Nota della Redazione
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