Segretario convenzionato e tetto al salario accessorio rileva la spesa effettiva (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 171 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di segreteria comunale convenzionata, ai fini della verifica del limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, ciascun ente aderente — incluso il Comune capofila — calcola il tetto delle risorse destinate al trattamento accessorio con riferimento alla sola quota di spesa effettivamente sostenuta per la retribuzione di posizione del Segretario. Il Comune capofila scomputa dall’importo le somme ricevute a titolo di rimborso dagli altri enti; gli enti aderenti computano, senza neutralizzazione, le somme rimborsate al capofila. Il riconoscimento della maggiorazione prevista dall’art. 60 CCNL Area Funzioni Locali del 16 luglio 2024 resta subordinato al rispetto del limite complessivo del trattamento accessorio del personale dell’ente.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune toscano, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003. Il quesito riguarda la corretta interpretazione del limite posto dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 in relazione alla retribuzione di posizione del Segretario generale prevista dall’art. 60 CCNL Area Funzioni Locali 2019-2021, quando la segreteria sia in convenzione con altro ente.
L’ente istante, richiamando la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 32/2024 e alcune deliberazioni della Sezione Lombardia, ha chiesto conferma della tesi secondo cui ogni Comune convenzionato, capofila incluso, deve effettuare il confronto per la propria quota di partecipazione e per i costi effettivamente sostenuti, e non per l’intero costo gravante sul solo capofila.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo essa è proposta dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, e trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Sotto il profilo oggettivo il quesito rientra nella contabilità pubblica, poiché investe i limiti e i divieti strumentali al contenimento della spesa e incide sugli equilibri di bilancio dell’ente.
La Sezione verifica inoltre che la richiesta sia formulata in termini di generalità e astrattezza, senza interferire con scelte discrezionali dell’amministrazione, e che non riguardi comportamenti suscettibili di valutazione da parte della Procura contabile o di altri organi giurisdizionali.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina. L’art. 60 CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 luglio 2024 prevede per i Segretari una retribuzione di posizione entro valori minimi e massimi annui lordi, variabili per classi demografiche; il comma 9 impone il rispetto dei limiti finanziari dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, che fissa come tetto l’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio determinato per l’anno 2016.
La Sezione richiama il proprio precedente indirizzo, espresso con la deliberazione n. 59/2017/PAR, secondo cui il limite va calcolato sul complesso delle spese sostenute dagli enti associati: l’ente che riceve il rimborso può portarlo in diminuzione, ma l’ente che lo eroga non può neutralizzarlo. Nello stesso senso richiama la deliberazione n. 116/2023/PAR della Sezione Liguria, che ha evidenziato come il mancato scomputo delle entrate di compartecipazione genererebbe un aumento fittizio del limite, con elusione dei vincoli di spesa.
Non ravvisando ragioni per discostarsi da tale orientamento, la Sezione lo conferma: ogni Comune aderente alla convenzione calcola pro quota l’onere gravante sul proprio bilancio; il capofila scomputa i rimborsi ricevuti, mentre gli enti aderenti computano, senza neutralizzazione, le somme rimborsate.
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Nota della Redazione
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