Via gerarchica e contatti diretti col Comando nel procedimento disciplinare militare (TAR Sardegna n. 370 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 715, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, che impone al militare di osservare la via gerarchica nelle relazioni di servizio e disciplinari, esprime un principio di carattere generale, immanente nell’ordinamento militare, che investe tutti i profili del rapporto del militare con la propria amministrazione. Ne discende che anche le istanze aventi profili di natura privata, quale una richiesta di accesso documentale, devono transitare per il rispetto della via gerarchica. Il rispetto di tale regola non comprime l’esercizio del diritto di accesso o del diritto di difesa, ma ne conforma le modalità, non richiedendo alcuna comparazione tra valori di pari rango. In materia disciplinare, il provvedimento sanzionatorio è legittimo se la motivazione, ancorché sintetica, dà conto dell’istruttoria svolta, e il principio di imparzialità non è violato quando il ricorso gerarchico è deciso da organo diverso da quello che ha adottato il provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo della Guardia di Finanza, aveva presentato una domanda di accesso agli atti necessari alla propria difesa in un giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari. L’istanza, inoltrata al Comando Provinciale, era stata accolta con l’indicazione che la documentazione avrebbe potuto essere reperita presso il Gruppo di -OMISSIS-. In data 22 gennaio, il militare aveva contattato direttamente il Capo Sezione Comando del Gruppo per conoscere le modalità di ritiro degli atti, senza seguire la via gerarchica. Per tale condotta il Comandante della Tenenza aveva inflitto la sanzione della consegna di giorni uno, per violazione dell’obbligo di osservanza della via gerarchica. Il successivo ricorso gerarchico era stato rigettato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla qualificazione della condotta come estranea alle relazioni di servizio, e li ha ritenuti infondati. La norma regolamentare, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non disciplina singole fattispecie ma codifica un principio generale, trovando conferma negli artt. 1346 e 1347 del d.lgs. n. 66/2010 e nell’art. 735 del d.P.R. n. 90/2010, che impone di richiedere il conferimento con un superiore solo per via gerarchica, dichiarando il carattere di servizio o privato della questione. Anche le istanze di natura privata devono quindi transitare per il canale gerarchico.
Il Collegio ha precisato che la mancanza disciplinare non si appunta sui contenuti o sullo scopo dell’interlocuzione, ma sul fatto stesso di averla effettuata senza rispettare la scala gerarchica, con un contatto oggettivamente collocato in una relazione di servizio. L’urgenza dell’acquisizione documentale non è stata ritenuta una causa di giustificazione, poiché anche la sollecitazione avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme proprie dell’ordinamento militare.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa compressione del diritto di accesso e del diritto di difesa, è stato parimenti respinto. L’art. 715 del d.P.R. n. 90/2010 non incide sul contenuto sostanziale di tali diritti, né introduce una gerarchia tra valori costituzionali: la norma si limita a prescrivere che l’esercizio dei diritti avvenga nel rispetto delle regole organizzative, assicurando la coordinata coesistenza tra diritti fondamentali e organizzazione militare.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato infondato. Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico era stato adottato all’esito di un’istruttoria completa, con puntuale confutazione delle censure. Il principio di imparzialità risultava rispettato perché l’organo decidente era diverso da quello che aveva adottato la sanzione, e il rapporto disciplinare si era limitato a rappresentare i fatti, rimettendo ad altro organo ogni valutazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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