Contributi post-sisma e revoca: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Marche n. 653 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, i confini della giurisdizione si determinano avendo riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva e al carattere vincolato o discrezionale del potere esercitato. L’attribuzione dei contributi post-sisma per la ricostruzione non è soggetta a contingentamento né a valutazione discrezionale, ma a mera attività di accertamento della spettanza del beneficio secondo requisiti obiettivi predeterminati dalla legge. Il privato è pertanto titolare di un diritto soggettivo all’erogazione, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Qualora l’amministrazione disponga la ripetizione del contributo per difetto dei presupposti, essa non pondera l’interesse pubblico con quello privato, ma accerta in via vincolata l’insussistenza dei requisiti. Le contestazioni avverso tale autotutela sono devolute al giudice ordinario, restando irrilevante la qualificazione dell’atto come annullamento o revoca.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato destinato a casa colonica nel Comune di Maltignano, presentava in data 20 ottobre 2020 istanza ai sensi del d.l. n. 189/2016, convertito in legge n. 229/2016, per ottenere il contributo di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2016. L’istanza veniva inizialmente ammessa a contributo con decreto del Commissario Straordinario n. 6050 del 15 dicembre 2020.

Da successive verifiche emergeva che l’edificio, totalmente inagibile, presentava lesioni strutturali rilevanti già dagli eventi sismici del 2009. Gli Uffici regionali adottavano quindi il provvedimento di revoca del contributo, per carenza del requisito di cui all’art. 10 del d.l. n. 189/2016, essendo l’immobile inutilizzabile sin da prima del terremoto del 2016. La ricorrente impugnava tale decreto davanti al TAR, che in sede cautelare respingeva l’istanza con ordinanza confermata in appello dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione, profilo non affrontato nella fase cautelare. La questione riguarda la revoca di un contributo concesso a un privato per la ricostruzione post-terremoto di un immobile danneggiato dal sisma.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, anche dello stesso Tribunale (TAR Marche, sez. II, 5 aprile 2025, n. 248; TAR Marche, 18 ottobre 2022, n. 599), il TAR ribadisce che in materia di contributi i confini della giurisdizione dipendono dalla qualificazione della situazione giuridica soggettiva e dalla natura del potere. Le controversie relative a poteri vincolati e a posizioni di diritto soggettivo sono rimesse al giudice ordinario (Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2135; Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2021, n. 5762).

In caso di potere vincolato l’erogazione dipende dal mero ricorrere di presupposti predeterminati dalla legge; all’amministrazione compete solo l’esercizio di poteri di controllo, senza margini valutativi. Il privato è quindi titolare di un diritto soggettivo pieno all’erogazione e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Con specifico riferimento ai contributi post-sisma si richiama TAR Abruzzo L’Aquila, sez. I, 18 giugno 2025, n. 302.

Il Collegio osserva che l’attribuzione dei contributi post-sisma non è soggetta a contingentamento né a discrezionalità, ma a mera attività di accertamento della spettanza del beneficio. Allorché l’amministrazione disponga la ripetizione del contributo per difetto dei presupposti, essa non esercita un’attività discrezionale di ponderazione tra interesse pubblico e privato, ma accerta in via vincolata l’insussistenza dei requisiti. Poiché l’atto di ripetizione incide su un interesse divenuto diritto soggettivo (Cass. SS.UU., ord. n. 20076/2010), anche le contestazioni sull’autotutela sono sottratte al giudice amministrativo. È irrilevante la qualificazione dell’atto come annullamento o revoca, trattandosi di manifestazione dello speciale potere di autotutela privatistica di decadenza dal beneficio (TAR Abruzzo L’Aquila, sez. I, 8 febbraio 2023, n. 62).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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