Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo della P.A. e condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 2809 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso il silenzio dell’Amministrazione, l’esecuzione del dictum giudiziale avvenuta dopo la notificazione del ricorso introduttivo determina la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente ha comunque conseguito il bene della vita. La sopravvenuta esecuzione non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ove l’adempimento risulti tardivo e successivo all’iniziativa giudiziaria. La liquidazione deve essere operata con equità, tenuto conto della serialità delle controversie in materia di Carta del docente e dell’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto nei singoli procedimenti.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.000,00.A fronte della mancata esecuzione spontanea del provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione dimostrava di aver provveduto all’esecuzione, sebbene tardivamente, mediante l’accredito delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la controversia riguarda l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, resa in materia di beneficio della Carta del docente, la cui esecuzione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha preso atto che l’Amministrazione resistente, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, aveva provveduto a eseguire il comando giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute in favore del ricorrente.
Alla luce di tale adempimento, i giudici hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. L’esecuzione tardiva, infatti, rende inutile la prosecuzione del giudizio, ma non priva di rilievo l’iniziativa giudiziaria ai fini delle spese di lite.
Quanto al regolamento delle spese, il Collegio ha affermato l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in quanto l’Amministrazione ha adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Tale circostanza rende la P.A. responsabile delle spese processuali, pur non essendo necessario, per la loro condanna, un accertamento nel merito della fondatezza della pretesa.
Nella quantificazione, il giudice ha tenuto conto del carattere seriale delle controversie in materia di Carta del docente, le quali non comportano, nei singoli procedimenti, l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Tale peculiarità, come evidenziato anche dalla giurisprudenza richiamata, legittima una liquidazione equitativa e ridotta rispetto al valore della controversia. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con espressa distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai quali spetta il diritto alla riscossione.
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Nota della Redazione
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