Liberazione anticipata: il silenzio del detenuto sugli illeciti altrui non giustifica il diniego (Cass. pen. 431/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 431 del 7 gennaio 2026 (R.G.N. 22985/2025) — Presidente Michele Romano, Relatore Carlo Renoldi
Il principio di diritto
È illegittimo il diniego della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.) motivato con la mancata segnalazione, da parte del detenuto, di condotte integranti illeciti disciplinari poste in essere da altri, non avendo il singolo detenuto l’obbligo giuridico di impedire l’evento o di presentare denuncia in relazione alle altrui violazioni. La partecipazione all’opera di rieducazione non può essere esclusa in ragione di una condotta meramente “omertosa” verso infrazioni commesse da terzi — tanto più quando non risulti che il detenuto potesse accorgersene — né può pesare, senza adeguata motivazione, un’infrazione successiva al semestre in valutazione e per giunta archiviata.
Il fatto
A un detenuto era stata negata la liberazione anticipata per un semestre del 2020. Il diniego poggiava su due episodi: il rinvenimento di un microcellulare in cella, che però era in quel momento utilizzato dal compagno mentre il ricorrente dormiva (alle due di notte), e l’installazione non autorizzata di una presa di corrente, episodio per il quale era però stata disposta l’archiviazione disciplinare.
La Prima Sezione penale della Cassazione aveva già annullato un primo diniego, rilevando che esso era stato motivato con la mancata segnalazione, da parte del detenuto, di condotte illecite altrui. In sede di rinvio il Tribunale di sorveglianza ha nuovamente rigettato il reclamo, ritenendo “fittizia” la partecipazione rieducativa perché il detenuto non si sarebbe fatto portatore dei valori di una “cittadinanza attiva”, che imporrebbe un’assunzione di responsabilità anche rispetto a coinvolgimenti involontari in vicende antigiuridiche.
La motivazione
La Corte ricorda che la liberazione anticipata presuppone una regolare condotta e la prova di partecipazione all’opera di rieducazione, e che è consolidato l’orientamento secondo cui è illegittimo il diniego motivato con la mancata segnalazione, da parte del detenuto, di illeciti disciplinari altrui, non gravando sul singolo alcun obbligo giuridico di impedire l’evento o di denunciare (in tal senso, tra le altre, Sez. 1 n. 25975/2023, n. 33975/2024, n. 33720/2017 e n. 5982/2009).
Il Tribunale di sorveglianza non si è conformato ai principi della sentenza rescindente: ha attribuito rilievo negativo alla mera omertà, senza l’approfondimento necessario e senza considerare che non è emerso che il detenuto potesse accorgersi dell’infrazione del compagno, avvenuta mentre dormiva. Inoltre non ha motivato le ragioni per cui una contestazione disciplinare relativa a un fatto successivo — e per di più archiviata — potesse incidere sulla valutazione del semestre in oggetto.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma un limite garantista al giudizio sulla “regolare condotta”: il detenuto non ha un dovere di delazione. Pretendere che segnali gli illeciti dei compagni per accedere ai benefici equivarrebbe a imporre un obbligo giuridico inesistente. Ai fini della liberazione anticipata rilevano le condotte proprie del detenuto, non quelle altrui che egli non era tenuto a impedire; e le infrazioni estranee al periodo in valutazione, specie se archiviate, non possono pesare senza una specifica motivazione.
Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
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