Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso per autorizzazione rilasciata (TAR Marche n. 345 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento di conferma del vincolo di interesse culturale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sopravvenga un provvedimento dell’amministrazione che autorizzi l’esecuzione delle opere richieste dal proprietario, soddisfacendo così la pretesa sostanziale azionata. In tal caso l’eventuale lesività residua del nuovo provvedimento non radica l’interesse a una decisione di merito sull’atto impugnato, ma trasla l’interesse impugnatorio esclusivamente sul nuovo atto, con conseguente difetto del presupposto per la pronuncia di annullamento.
Il Fatto
La società proprietaria di un complesso immobiliare industriale, già assoggettato a vincolo di interesse culturale con provvedimento del 2004, ha presentato nel 2010 istanza di riesame del vincolo, rappresentando lo stato di grave degrado e contaminazione del sito. A fronte del silenzio dell’amministrazione, la società ha ottenuto una prima sentenza che dichiarava l’obbligo di provvedere in modo espresso e, successivamente, una seconda pronuncia che ordinava di concludere il procedimento.
Con decreto del dicembre 2013 la competente Direzione Regionale ha confermato integralmente il vincolo. La società ha quindi impugnato tale decreto, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione del giudicato amministrativo formatosi sui precedenti giudizi, e ha contestato l’ampliamento del vincolo all’intero compendio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il possibile venir meno dell’interesse alla decisione, essendo intervenuta nelle more l’autorizzazione della Soprintendenza alla realizzazione dell’impianto, seppure con prescrizioni. La ricorrente, con memoria, non ha contestato il rilievo e ha chiesto la compensazione delle spese.
Il Tribunale ha quindi rilevato che, con provvedimento del 27 aprile 2024, la competente Soprintendenza ha autorizzato l’esecuzione delle opere oggetto del piano di recupero funzionale presentato dalla società. L’interesse sostanziale sotteso all’impugnazione risulta pertanto soddisfatto, essendo stata assentita la realizzazione dell’intervento conforme al progetto.
Ne consegue che non residua alcuna utilità concreta e ulteriore nella decisione di merito e nell’annullamento della conferma del vincolo, i cui effetti appaiono superati dalla determinazione favorevole sopravvenuta. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti discende direttamente dal sopravvenuto difetto del presupposto dell’azione.
Il Collegio ha precisato un ulteriore profilo: anche nell’ipotesi in cui la nuova determinazione fosse ritenuta parzialmente lesiva o non integralmente satisfattiva, l’interesse all’impugnazione si sarebbe traslato soltanto sul nuovo provvedimento. Tale evenienza conferma la carenza sopravvenuta di interesse per la decisione di merito sul gravame originario. Le spese processuali sono state integralmente compensate, in ragione della complessità e particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.