Payback dispositivi medici: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 2146 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La dichiarazione resa dal difensore in udienza, con cui la società fornitrice afferma di non avere più interesse alla decisione, è sufficiente a fondare la pronuncia di rito, non essendo configurabile un potere del giudice di decidere nel merito in assenza di interesse. La natura della giurisdizione amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo conferma che la decisione presuppone un interesse attuale e concreto del ricorrente. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, i provvedimenti con cui alcune Regioni hanno definito gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al cosiddetto payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015. Oggetto di gravame sono anche gli atti presupposti, tra cui il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 il difensore della società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto sia al ricorso sia ai motivi aggiunti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza dal legale della società ricorrente. La parte ha espressamente rappresentato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, tanto con riguardo al ricorso introduttivo quanto ai motivi aggiunti proposti nel corso del processo.
Su questa premessa il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa in tema di interesse a ricorrere e cita Cons. St., Ad. pl. n. 4 del 2015, che riconduce la giustizia amministrativa alla giurisdizione di diritto soggettivo. Da tale qualificazione discende che la decisione del giudice presuppone la permanenza di un interesse attuale e concreto della parte alla tutela richiesta.
Venuto meno tale interesse, la domanda non può essere esaminata nel merito. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale non affronta le censure di merito relative alla disciplina del payback e agli atti regionali di ripiano. La pronuncia resta così sul piano strettamente processuale, esaurendosi nell’accertamento del difetto sopravvenuto della condizione dell’azione.
La definizione in rito giustifica infine la compensazione delle spese tra le parti. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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