Inottemperanza al giudicato e procura speciale: inammissibilità e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1514 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti che rechi un nominativo diverso da quello del soggetto che propone il ricorso è affetta da incertezza assoluta sulle persone e rende il gravame inammissibile nella parte riferita a quel ricorrente, non essendo configurabile alcuna rinnovazione. Nel processo amministrativo la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e la sua carenza non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c.. Una volta accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l’inerzia dell’Amministrazione impone l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Le ricorrenti, nelle rispettive vesti di docente presso istituti scolastici e di difensore antistatario beneficiario della liquidazione delle spese di lite, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1873/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16 aprile 2025. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accolto la domanda della docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per il periodo indicato, per l’importo complessivo di € 1.000,00, e aveva liquidato in favore del difensore antistatario le spese di lite.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non è stata eseguita, né nella parte relativa all’erogazione della Carta, né in quella concernente i compensi. Di qui il ricorso in sede di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in camera di consiglio, una questione preliminare: la procura alle liti depositata recava un nominativo diverso da quello della ricorrente che aveva proposto il ricorso. Tale difformità integra l’incertezza assoluta sulle persone di cui all’art. 44, comma 1, lett. b, cod. proc. amm. e determina l’inammissibilità del gravame nella parte riferita a quella ricorrente, avendo agito il difensore in carenza di procura speciale.

Il Tribunale ha precisato che la mancata presenza del difensore alla camera di consiglio non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dovendo questa essere emessa soltanto quando il rilievo d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione della causa. La procura speciale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità adita e ogni elemento utile all’individuazione della controversia.

La carenza non è sanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c.: la disciplina processuale qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità che deve rinvenirsi inderogabilmente al momento della proposizione del ricorso, con esclusione del potere di rinnovazione. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 e le conformi Sez. III n. 866 del 2 febbraio 2026, Sez. III n. 9825 del 12 dicembre 2025, oltre a decisioni di merito del TAR Lombardia e del TAR Lazio.

Passando alla restante parte del ricorso, proposta in proprio dal difensore antistatario, il Tribunale ne ha accertato la fondatezza: la sentenza è passata in giudicato per le condizioni dell’art. 324 c.p.c., come attestato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 31 ottobre 2025. Il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è stato notificato all’Amministrazione e alla data del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, il ricorso è stato accolto in parte qua, con obbligo dell’Amministrazione di corrispondere entro 90 giorni i compensi liquidati, oltre accessori.

Il Tribunale ha quindi nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore, trascorso inutilmente il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni; l’incarico rientra nei compiti istituzionali del preposto alla gestione della spesa pubblica, senza compenso. Le spese di giudizio sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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