Contributi pubblici e onere di documentare i costi ammessi al general contractor (Cons. Stato n. 10241 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione in riduzione del contributo in conto capitale concesso a fronte di un programma di investimenti è legittima quando i costi rendicontati dal general contractor non risultano documentati da idonei titoli di spesa e sono esposti sulla base di prezzi presunti. Il beneficio non può essere commisurato a prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale o da assistenza ad appalti, né a spese generali riconosciute in modo forfettario, in mancanza di una previsione normativa che lo consenta. Spetta all’impresa beneficiaria provare l’errata riduzione delle spese ammesse e la mancata valorizzazione dei costi sostenuti, non essendo sufficienti prospettazioni di carattere generale sull’illogicità dell’operato amministrativo.
Il Fatto
Un consorzio e il Ministero delle Attività Produttive stipulano nel 2003 un contratto di programma per investimenti turistici in Basilicata. Una società consorziata si obbliga a realizzare un complesso ricettivo e affida l’esecuzione dell’intervento, con contratto chiavi in mano, a un’altra impresa. Le viene concesso in via provvisoria un contributo in conto capitale, poi rideterminato.
Presentata la documentazione finale di spesa, la banca incaricata delle verifiche redige la relazione sullo stato finale del programma, riclassificando le voci di costo e riducendo gli importi ammessi. Il Ministero condivide l’istruttoria e ridetermina il contributo definitivo. Il ricorso della società contro tale provvedimento viene respinto dal TAR Basilicata, con la sentenza n. 663 del 27.10.2020; la soccombente propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina contenuta nel d.l. n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992, nel DM n. 527 del 30 ottobre 1995 e nelle circolari ministeriali, che individuano i capitoli di spesa e i criteri di congruità e pertinenza delle spese agevolabili. Rileva l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995, che affida l’accertamento finale all’esame delle risultanze istruttorie e della relazione della banca convenzionata.
La ratio della disciplina, riconosciuta dalla stessa appellante, è di evitare che il ricorso al contratto chiavi in mano diventi elemento di lievitazione dei costi. Ne deriva che nessun contributo può essere commisurato a prestazioni di intermediazione commerciale o di assistenza ad appalti. Il punto controverso non è l’esigenza di bilanciare risparmi e maggiori costi tra i capitoli, ma l’applicazione dei criteri di ammissibilità dei costi comunicati.
La Corte esamina i tre capitoli contestati. Quanto a macchinari, impianti e attrezzature, i nuovi prezzi indicati non sono supportati dalle fatture di acquisto né da sviluppo delle prestazioni accessorie: la richiesta di erogare somme su prezzi presunti non è coerente con la norma, e i lavori eseguiti direttamente dal general contractor non possono ritenersi ammissibili in assenza di documentazione e sulla base di mere presunzioni. Quanto alla progettazione, la banca ha escluso spese per mancata produzione di titoli idonei a documentare il costo effettivo e, in parte, perché relative a consulenze e assistenza al contratto di programma non agevolabili. Quanto alle spese generali, manca qualsiasi dettaglio idoneo a individuare i costi attribuibili alla sola iniziativa, e nessuna fonte normativa ne consente il riconoscimento in modo forfettario.
Su queste basi la riclassificazione operata dalla banca e condivisa dal Ministero appare plausibile. L’onere probatorio dell’errata riduzione gravava sull’appellante, che ha opposto prospettazioni generali senza dimostrare in concreto la contraddittorietà dell’operato amministrativo. L’appello è pertanto respinto, con conferma delle statuizioni del TAR e condanna alle spese in favore della banca.
Nota della Redazione
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