Diffida a concludere il procedimento equivale a nuova istanza contro il silenzio (TAR Lombardia n. 2565 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La diffida a concludere un procedimento amministrativo già avviato e non concluso nei termini equivale, quanto agli effetti, alla presentazione di una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, secondo comma, cod. proc. amm. Il proponente che sollecita l’adozione del provvedimento dimostra, con tale atto, la permanenza dell’interesse sostanziale alla decisione, escludendo la presunzione di affievolimento su cui si fonda il termine annuale di decadenza dall’azione avverso il silenzio. Dal giorno dell’inoltro della diffida l’amministrazione riacquista quindi l’obbligo di provvedere con atto espresso, e il termine per ricorrere al giudice amministrativo decorre nuovamente. La regola vale a maggior ragione per le istanze di attivazione dei programmi integrati di intervento, atti complessi corredati da documentazione articolata, la cui riproposizione integrale costituirebbe un mero formalismo e un inutile aggravio procedimentale.

Il Fatto

Una società ha presentato al Comune, nel dicembre 2011, l’istanza di attivazione di un programma integrato di intervento su un’area di proprietà comunale, destinato a sostituire un piano di recupero già approvato ma mai attuato. Il programma prevedeva la cessione dell’area della società all’amministrazione e l’acquisizione dell’area comunale su cui realizzare l’intervento mediante i diritti edificatori espressi dalla prima.

Non avendo il Comune dato riscontro all’istanza, la società ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna a provvedere, con nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre chiesto l’accertamento del credito di Euro 141.367,18 versato a titolo di contributo di costruzione per il piano di recupero non attuato, da portare in compensazione con quello dovuto per il nuovo programma, o in subordine la restituzione. Il Comune, costituitosi, ha eccepito la tardività del ricorso per decorso del termine annuale dall’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro dei termini procedimentali. L’art. 92, primo e ottavo comma, della legge regionale n. 12 del 2005 rinvia, per l’adozione e l’approvazione dei P.I.I., alla procedura dell’art. 14 della stessa legge. In base a tale disposizione, l’adozione dei piani attuativi deve avvenire entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, con possibilità di un unico provvedimento interruttivo per integrazioni documentali o modifiche progettuali.

Nel caso concreto, anche assumendo che il termine sia decorso dal deposito del progetto definitivo e della bozza di convenzione, risalente all’ottobre 2018, il Comune non ha adottato alcuna determinazione. L’amministrazione, pertanto, è rimasta inadempiente.

La questione centrale è però la tempestività dell’azione. La resistente sostiene che, decorso l’anno dalla scadenza del termine, il ricorso sia tardivo e che le diffide successive non valgano a riaprire i termini. Il Collegio dissente e si discosta dalla giurisprudenza richiamata dal Comune.

Il termine annuale dell’art. 31, secondo comma, cod. proc. amm. si fonda sulla presunzione che il lungo trascorrere del tempo affievolisca l’interesse del proponente e faccia venir meno l’obbligo di provvedere. La proposizione di una nuova istanza dimostra invece che tale interesse permane. Secondo il Collegio, la stessa funzione è svolta dalla diffida a concludere il procedimento: chi la inoltra manifesta la persistenza dell’interesse e riattiva l’obbligo dell’amministrazione di provvedere con atto espresso.

La conclusione vale a maggior ragione per i programmi integrati di intervento, atti complessi corredati da tavole progettuali e bozze di convenzione. Onorare integralmente la riproposizione dell’istanza si risolverebbe in un mero formalismo e in un inutile aggravio procedimentale.

Il ricorso, pertanto, è tempestivo. L’azione avverso il silenzio è accolta e il Comune è condannato a dare riscontro all’istanza entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le domande sul credito non sono invece esaminabili: manca una pronuncia dell’amministrazione e opera la preclusione dell’art. 35, secondo comma, cod. proc. amm. Sarà il provvedimento di riscontro a stabilire se scomputare, restituire o incamerare le somme. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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